RIAPERTURA SOCIETA' - NORME COVID
Linee guida Società di Contrada per riapertura in regime di emergenza Covid
(Coordinamento Presidenti di Società)
Queste brevi linee guida condivise dal Coordinamento dei Presidenti di Società intendono supportare le normative nazionali e regionali attualmente in vigore per la gestione dell’emergenza Covid-19, relativamente alle attività sociali, ricreative e di somministrazione alimenti all’interno delle società di contrada. Devono pertanto intendersi come complementari all’art. 27 del DPCM e art. 4 del D.L. n. 52/2021 nonchè la L. n. 29/2021, salvo che l’eventuale emissione di nuove disposizioni dedicate comporterà un aggiornamento delle presenti linee guida.
Si precisa che le regole dovranno intendersi riferite ai locali ove avviene la somministrazione di bevande, ai servizi igienici ed ai luoghi aperti.
Si deve ritenere escluso – allo stato – ogni attività di somministrazione all’interno dei locali delle società, che potrò essere preso in considerazione in un momento successivo.
La ratio delle linee guida è quella di modulare i principi stabiliti dalle normative vigenti con i criteri di gestione delle attività sociali di cui sopra all’interno delle singole società di contrada creando una sinergia tra la funzione principale delle società di contrada che è quella della socialità e dell’aggregazione tra contradaioli nel rispetto dei valori secolari tramandati nel tempo ed i dettati normativi emanati per far fronte all’emergenza sanitaria.
Ovviamente, allo stato attuale, il concetto di aggregazione si contrappone con l’attualità emergenziale determinata dal Sars-Cov-2 che prevede norme di distanziamento sociale.
E’ - pertanto - evidente la necessità di adeguare le usuali attività e consuetudini all’interno delle contrade (e delle società in particolare) con le norme sanitarie attualmente in vigore, senza però stravolgerne l’essenza di fondo delle contrade medesime.
Fatte queste doverose premesse, si ritiene che per la ripresa delle attività di bar all’interno delle società ci si debba organizzare come segue:
- Apertura delle sole attività di somministrazione limitate ai contradaioli;
- L’orario di apertura e di chiusura saranno dettati e determinati dalle normative al momento vigenti;
- Apposizione di cartellonistica ben visibile e chiara con indicazioni sulle misure di prevenzione e sui corretti comportamenti igienici e sociali da adottare all’interno delle società. L’apposizione dovrà essere effettuata in posti e modi che permettano ad ogni contradaiolo di poter leggere chiaramente i comportamenti da tenere in loco;
- Tali indicazioni specificheranno la necessità di indossare la mascherina, di rispettare la distanza interpersonale di mt.1 e di evitare assembramenti;
- È fatto espresso divieto di effettuare il gioco del biliardo, dei videogiochi, etc. nonché di assistere a spettacoli televisivi. Questa ultima possibilità potrà essere eventualmente contemplata solo in caso di posizionamento di TV all’esterno e sempre evitando assembramenti. Relativamente al gioco delle carte si rimanda all’All. n. 9 di cui al DPCM 2 marzo 2021 (ammesso ma con prescrizioni);
- Divieto di mettere a disposizione degli avventori giornali, ovvero quotidiani, riviste, opuscoli, libri, etc. in conformità a quanto disposto dalle norme in vigore;
- Fornitura, sia all’ingresso dei locali che nei servizi igienici, di soluzione idroalcolica (gel) per la sanificazione delle mani;
- Effettuazione di interventi di pulizia e sanificazione giornaliera utilizzando prodotti igienizzanti indicati nelle “Indicazioni ad interim per la sanificazione degli ambienti interni per prevenire la trasmissione di SARS-CoV2” versione del 14/05/20 dell' I.S.S. (alcol etilico al 62-71%-perossido di idrogeno allo 0,5%-ipoclorito di sodio allo 0,1%), con particolare attenzione alle superfici del banco bar e di altre superfici di appoggio, ai tavoli, alle sedie, ai pavimenti ed ai servizi igienici;
- Obbligo, per il personale di servizio somministrazione, di indossare la mascherina durante tutta l’esecuzione del proprio turno di servizio, ricordando agli stessi la necessità di provvedere più volte all’igienizzazione delle mani;
- E’ fatto divieto di somministrazione al bancone, con consumazione possibile solo ai tavoli all’aperto;
- Utilizzo preferenziale di materiale “a perdere” per la somministrazione di bevande, in alternativa prevedere adeguata detersione in lavastoviglie;
- È fatto divieto di qualsiasi attività di buffet, intendendo per tale la somministrazione sul banco vendita di crostini, tartine, patatine, snack o quant’altro fuori dalla propria confezione originale;
- Predisposizione, laddove possibile, di barriera fisica (schermo) alla cassa; in caso di impossibilità, dotare il personale volontario di servizio alla cassa di gel igienizzante per le mani ad esso dedicato;
- I servizi igienici saranno aperti con possibilità di utilizzo solo in caso di assoluta necessità e con obbligo di sanificazione degli ambienti da parte degli utilizzatori;
- Differenziazione, laddove possibile, dei varchi di ingresso e di uscita dai locali;
- Predisposizione, da parte dei dirigenti o propri delegati, di servizio di sorveglianza sul rispetto delle norme impartite, in particolar modo per quelle sul distanziamento sociale;
- Si rende obbligatorio la predisposizione ed il mantenimento dei registri delle presenze;
Eventuali altre indicazioni potranno essere adottate in seguito, laddove siano emanate nuove disposizioni locali, regionali o nazionali o emergano ulteriori criticità.
Quanto sopra nell’ottica della tutela della salute pubblica e di una linea di comportamento comune nel rispetto delle normative vigenti, fermo restando la facoltà di ogni contrada di modulare quanto sopra alle relative peculiarità.