Regolamento del Palio

Capitolo 1 (Disposizioni fondamentali)

Articolo 001 - Corse del Palio - Palii ordinari

Le tradizionali corse del Palio, con le quali il popolo senese, avente nelle storiche sue Contrade l'espressione più pura e più caratteristica, solennizza le ricorrenze religiose della Visitazione e dell'Assunzione in cielo di Maria Vergine, Signora e Patrona della Città, si effettuano nel "Campo" il 2 luglio ed il 16 agosto di ogni anno.

Articolo 002 Palii straordinari - Indizione

Al di fuori delle ricorrenze indicate nel precedente articolo, possono essere effettuati Palii straordinari in occasione di circostanze o avvenimenti di carattere assolutamente eccezionale, e ciò solo su iniziativa del Sindaco, della Giunta Municipale o del Consiglio Comunale ovvero su richiesta del Magistrato delle Contrade, di Enti e Comitati cittadini, rivolta tempestivamente al Sindaco.

Tanto l'iniziativa dell'Amministrazione Comunale, quanto le richieste suaccennate (queste ultime se ritenute dalla Giunta Municipale non manifestamente infondate) vengono, dal Sindaco, al più presto comunicate alle Contrade tramite il loro Magistrato, il quale provvederà a consultare tutte quelle che non abbiano in corso punizioni definitive di esclusione, di cui all'Art. 97 lett. d) raccogliendo le adesioni, che sono volontarie, ma irretrattabili.

Solo se vengono raccolte almeno dieci adesioni il Consiglio Comunale decide sulla effettuazione o meno del Palio Straordinario ed in caso affermativo il Sindaco notifica entro cinque giorni la detta decisione alle diciassette Contrade, consentendo a quelle che avevano in precedenza negato la loro adesione o che si erano astenute da qualsiasi pronunciamento in merito, di fare conoscere la loro rinuncia o adesione definitiva ed irretrattabile mediante comunicazione scritta rivolta entro dieci giorni al Sindaco ed al Magistrato delle Contrade.

Le Contrade che non faranno pervenire tale decisione, nel termine di tempo sopra disposto, saranno considerate definitivamente rinunciatarie.

Articolo 003 Annunci al pubblico

Spetta all'Autorità Comunale dare l'annuncio al pubblico di ogni Palio ordinario o straordinario.

Articolo 004 Contrade: Stemmi e colori - Partecipazione ai Palii

Le Contrade sono diciassette e cioè: Aquila, Bruco, Chiocciola, Civetta, Drago, Giraffa, Istrice, Leocorno, Lupa, Nicchio, Oca, Onda, Pantera, Selva, Tartuca, Torre e Valdimontone.
I loro stemmi e colori risultano dall'allegato A) del presente regolamento.
Ad ogni Palio partecipano dieci delle diciassette Contrade. Per la determinazione di esse nei Palii ordinari, si segue la regola stabilita dal Bando dei Magistrato di Biccherna del dì 21 gennaio 1720 (stile senese).
Hanno diritto a partecipare ad un Palio ordinario le sette Contrade che non presero parte a quello corrispondente dell'anno innanzi ed il loro numero viene completato mediante sorteggio fra le altre che vi parteciparono, tenuto conto anche delle eventuali rinunzie di cui all'Art. 6.
Per i Palii straordinari di cui all'Art. 2, le dieci Contrade che partecipano alla corsa sono sorteggiate con le modalità di cui all'Art. 27.

Articolo 005 Palii Straordinari - diritto di partecipazione

I Palii straordinari non modificano i diritti delle Contrade per la partecipazione a quelli ordinari.

Articolo 006 Palii ordinari - Rinunce

In conformità di quanto è stabilito dal citato Bando del Magistrato di Biccherna del di 21 gennaio 1720 (stile senese) la partecipazione delle Contrade ai Palii ordinari è volontaria.

E' quindi in piena facoltà delle Contrade di rinunciare al diritto acquisito di correre, o di astenersi dall'esperimento della sorte, purché ne rendano edotta per iscritto l'Autorità Comunale almeno dieci giorni prima dell'inizio delle operazioni di cui all'Art. 20 e seguenti.

Non è ammessa alcuna rinuncia condizionata, o a favore di altra Contrada.
Soltanto nell'eventualità che le rinunce non permettano di raggiungere il numero prescritto dal terzo e quarto comma dell'Art. 4 - mentre le Contrade che non avrebbero avuto diritto di partecipare alla corsa lo acquistano senz'altro - si procede ad un sorteggio fra le rinuncianti, per determinare quali di esse divengano obbligate a parteciparvi al fine di completare il numero anzidetto.

Articolo 007 Soprintendenza e direzione dei Palii

La soprintendenza e la direzione dei Palii, sia ordinari che straordinari, spettano esclusivamente all'Amministrazione Comunale. La Giunta Municipale nomina una Deputazione composta di tre membri, la quale esercita le attribuzioni conferitele dal presente Regolamento ed in genere coadiuva l'Amministrazione Comunale nelle funzioni suddette.

Per la nomina di tale Deputazione, il Magistrato delle Contrade presenta al Comune una segnalazione non vincolante di almeno sei nominativi.

Nell'espletamento dei suoi compiti la Deputazione della Festa si avvale della collaborazione di tre Ispettori della Pista, nominati con le stesse modalità dei Deputati della Festa.

Articolo 008 Pubblici concorsi e lotterie - Divieto

In considerazione delle finalità del Palio come celebrazione cittadina e dello spirito che lo anima, è vietato di promuovere pubblici concorsi, Lotterie, od altre iniziative che possano far sorgere interessi economici aventi qualsiasi riferimento al Palio, o alle sue fasi ed alle operazioni inerenti.

Capitolo 2 (Dei rapporti tra il Comune e le Contrade e del Capitano)

Articolo 009 Contrade - Stato giuridico

Le Contrade sono Enti autonomi, e come tali provvedono alla loro amministrazione e svolgono la loro attività in modo indipendente, conformandosi alle norme portate dai propri Capitoli o Statuti ed ispirandosi alle antiche tradizioni. Le loro insegne, bandiere, stemmi, imprese, costumi e raffigurazioni singole o collettive non possono essere riprodotte ed esposte al pubblico, o diffuse, senza la preventiva autorizzazione della Contrada interessata e del Magistrato delle Contrade. I contravventori sono perseguiti nei modi di legge. L'alto patrocinio delle Contrade, come istituzione di cospicuo interesse cittadino, spetta al Comune di Siena. In occasione del Palio, le Contrade sono tenute all'osservanza delle prescrizioni municipali in tutto ciò che si riferisce alla parte preparatoria ed al regolare e decoroso svolgimento della celebrazione. In caso di inosservanza, le Contrade sono passibili di sanzioni, secondo il disposto degli Artt. 97 e seguenti.

Articolo 010 Contrade - Nomina di Commissario

Ferma restando l'autonomia delle Contrade, è ammessa, in via eccezionale, la nomina di un Commissario incaricato della ricostituzione del Seggio e della temporanea reggenza, nei soli casi seguenti: quando venga a mancare il Seggio e agli appartenenti alla Contrada, malgrado i formali inviti scritti del Comune, da affiggersi presso la sede per tre volte di seguito e per dieci giorni ciascuno, non riesca possibile la ricostituzione, e gli appartenenti stessi invochino tale provvedimento, o con la loro inerzia lo rendano indispensabile; quando si verifichi da parte della Contrada una assoluta e ingiustificata inattività che si prolunghi per almeno un triennio, cosi che il Seggio in carica debba considerarsi decaduto. Nei casi sopra previsti, il Magistrato delle Contrade è chiamato ad esprimere parere sulla necessità del provvedimento. La nomina del Commissario, da scegliersi fra persone esperte di vita contradaiola, su una terna di nomi proposti dal Magistrato delle Contrade, è di esclusiva competenza della Giunta Comunale. La gestione straordinaria non può superare la durata di tre mesi. Qualora entro tale periodo il Seggio non sia stato ricostituito e la situazione permanga invariata, si procederà alla nomina di un altro Commissario, rinnovando la procedura sopra stabilita.

Articolo 011 Contrade - Rapporti con il Comune

Il Comune, in tutti quei rapporti che riguardano collettivamente le Contrade, corrisponde con esse a mezzo del loro Magistrato. Però per questioni urgenti riguardanti lo svolgimento del Palio, l'Autorità Comunale può indire riunioni alle quali debbono partecipare, insieme, Priori e Capitani.

Articolo 012 Contrade - Notifica del Seggio al Comune

È dovere di ogni Contrada notificare con lettera ufficiale al Comune la formazione del proprio Seggio, indicando il cognome, nome e la residenza di ciascuno dei membri che lo compongono, nonché la carica rispettivamente coperta. La comunicazione deve essere fatta volta a volta che si proceda alla ricostituzione totale, o a parziali cambiamenti, ma in ogni modo, entro il 31 maggio di ciascun anno deve essere rimesso un completo elenco, aggiornato a tale data. La rappresentanza della Contrada nei confronti del Comune non può essere esercitata ove manchino le comunicazioni sopra prescritte.

Articolo 013 Contrade - Legittimo rappresentante

L'Amministrazione Comunale riconosce nel Priore il Capo ed il legittimo rappresentante della Contrada e corrisponde quindi con esso per tutto quanto possa riguardare la Contrada medesima, salvo il disposto dell'Art. 11 per gli affari di interesse collettivo. Pur tuttavia corrisponde direttamente col Capitano per ciò che concerne le operazioni tutte riferentesi allo svolgimento di ogni Palio.

Articolo 014 Capitano - Approvazione

Entro il mese di maggio di ogni anno le Contrade debbono notificare all'Autorità Comunale, con lettera ufficiale, la nomina del Capitano, per l'approvazione. Decorso tale termine senza che abbia luogo la notifica, o quando la nomina non venga approvata, le funzioni del Capitano restano attribuite al Priore. Per giustificato motivo sono ammessi cambiamenti nella persona del Capitano, o di quella che è investita di tali funzioni, purché notificati nella forma suindicata non oltre il dodicesimo giorno prima della assegnazione dei cavalli. L'Autorità Comunale, quando riscontri sussistere nella persona nominata alcuno dei casi di ineleggibilità, di cui all'Art. 15, ne rende edotta, entro 15 giorni, la Contrada, specificando i ravvisati motivi di ineleggibilità e la invita a provvedere alla sostituzione. Il Capitano entra in carica solo dopo l'approvazione della Autorità Comunale. In caso di vacazione, le funzioni di Capitano vengono assunte personalmente dal Priore o in sua assenza dal Vicario. Il Priore, pur essendo in carica il Capitano, può in ogni caso assumere le funzioni per singoli atti, operazioni, o adunanze.

Articolo 015 Capitano - Eleggibilità

Non sono eleggibili alla carica di Capitano: coloro che non abbiano compiuto la maggiore età; gli interdetti, gli inabilitati e coloro che si trovino in stato di fallimento; coloro che abbiano riportato condanna per reato comune, non colposo. Quando si verifichino i casi di ineleggibilità previsti dalla lettera b) oppure la condanna come detto alla lettera c) dopo l'elezione, il Capitano decade dalla carica.

Articolo 016 Nomina del Capitano - Ricorsi

Contro la nomina del Capitano da parte della Contrada è ammesso ricorso alla Giunta Municipale, entro il termine di cinque giorni dalla data della nomina stessa, tanto per le cause di ineleggibilità di cui al precedente articolo, quanto per il caso che alla votazione abbiano partecipato persone non aventi diritto al voto, o quando la nomina sia dovuta a minacce o raggiri. Il ricorso deve essere avanzato da almeno dieci appartenenti alla Contrada aventi diritto di voto e corredato di atti, documenti, o dichiarazioni che valgano a suffragare i motivi addotti. La Giunta Municipale comunica il ricorso alle parti interessate, assegnando un termine per le deduzioni e decide inappellabilmente.

Articolo 017 Fiduciari del Capitano - Approvazione

Il Capitano la cui nomina sia stata debitamente approvata, non meno di 10 giorni prima dell'assegnazione dei cavalli, ha facoltà di proporre all'Autorità Comunale due suoi Fiduciari nelle funzioni e operazioni inerenti allo svolgimento del Palio. Questi Fiduciari - che non debbono trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità previsti dal precedente Art. 15 - sostituiscono il Capitano, in caso di assenza o impedimento e perciò sono soggetti alla approvazione dell'Autorità Comunale, nei termini e con le forme dell'Art. 14. La sostituzione deve avvenire però in modo che in rappresentanza della Contrada si abbia in ogni caso la presenza di una sola persona. La designazione dei Fiduciari deve esser fatta per ogni Palio. I Fiduciari decadono di diritto in caso di cambiamento del Capitano. Il Capitano notifica all'Amministrazione Comunale, per ogni Palio e nei termini di cui al primo comma, il nominativo del Barbaresco, soggetto all'approvazione dell'Autorità Comunale, che dovrà motivare l'eventuale diniego.

Articolo 018 Priori e Capitani - Impedimenti 
- Sostituzione nei rapporti con il Comune

Di regola i Priori ed i Capitani debbono, nei rapporti col Comune, esercitare personalmente il loro ufficio e sono perciò tenuti ad intervenire di persona a tutte le adunanze ed operazioni inerenti alla loro rispettiva carica. In caso di impedimento i Priori possono essere sostituiti dal Vicario, o eccezionalmente da un membro del Seggio a ciò espressamente delegato. Pure in via eccezionale, i Capitani possono farsi rappresentare da uno dei Fiduciari di cui l'Autorità Comunale abbia approvata la nomina ai sensi dell'Art. 17.

Articolo 019 Palco dei Priori e Palco dei Giudici 
- Persone ammesse

Nell'apposito palco destinato al Magistrato delle Contrade per assistere al Palio possono prendere posto soltanto i componenti il Magistrato stesso, o coloro i quali li sostituiscono ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente, mentre nei dieci posti messi a disposizione dei Capitani nel Palco dei Giudici, possono, in assenza dei titolari, essere ammessi soltanto i Priori, o i Vicari, o uno dei Fiduciari, approvati, del Capitano, in modo che ogni Contrada non abbia mai, in ciascuno dei detti palchi, più di un rappresentante. Nel piano inferiore del palco dei Giudici possono accedere soltanto i venti Fiduciari dei Capitani delle Contrade partecipanti al Palio.

Capitolo 3 (Dei sorteggi preparatori e del mossiere)

Articolo 020 Sorteggio delle Contrade - Adunanza 
- Avviso al pubblico

Per effettuare il sorteggio delle Contrade previsto, per i Palii ordinari, dal terzo comma dell'Art. 4, l'Autorità Comunale, non meno di venti giorni prima del 2 luglio e del 16 agosto, di regola nel pomeriggio di un giorno festivo, convoca in una Sala del Palazzo Municipale i Capitani di tutte le Contrade, salvo le eccezioni di cui all'Art. 29. Di tale adunanza viene dato avviso al pubblico. Essa è legale qualunque sia il numero delle Contrade rappresentate e viene presieduta dal Sindaco, o da un Assessore a ciò delegato, assistito dai competenti funzionari del Comune. È vietato a chiunque altro di assistere all'adunanza, sotto pena di nullità delle operazioni.

Articolo 021 Sorteggio delle Contrade - Operazioni preparatorie

Aperta l'adunanza, datone annuncio al pubblico con gli squilli dei Trombetti di Palazzo e verificata la legittima rappresentanza delle Contrade intervenute, il Presidente da comunicazione e fa prendere atto delle esclusioni per punizioni tuttora in corso e delle eventuali rinunce a partecipare alla corsa o all'esperimento della sorte, che siano tempestivamente pervenute. Colloca poi in apposita urna i nomi di tutte le Contrade ad eccezione di quelle rinunciatarie - scritti in tessere che egli chiude in altrettante custodie identiche tra loro - e quindi ne estrae tante quante debbono essere le Contrade da sorteggiarsi per completare il numero di dieci. I Capitani delle Contrade estratte si recano al banco della presidenza per cooperare all'effettuazione del sorteggio. Il Presidente sostituisce di diritto i rappresentanti delle Contrade che siano assenti, salvo che essi non intervengano, in corso di seduta, in tempo utile per esercitare le loro funzioni.

Articolo 022 Sorteggio delle Contrade 
- Modalità di estrazione delle Contrade che parteciperanno

Il Presidente ed i Capitani delle Contrade sorteggiate nella estrazione di cui all'articolo precedente prendono anzitutto cognizione di quelle fra le quali deve essere effettuato il sorteggio, ivi comprese le Contrade soggette ad esclusione con punizione in corso e lo stesso Presidente ne chiude le tessere contenenti i relativi nomi in altrettante custodie identiche tra loro, ponendole in una seconda urna, in modo a tutti palese. Terminata tale operazione il Capitano della Contrada designata per prima dalla sorte estrae un nome, rimettendo al Presidente la custodia chiusa e questi l'apre e pubblica il contenuto, mostrando palesemente la tessera estratta. Successivamente, e con le stesse modalità, il Capitano della Contrada che la sorte ha designata per seconda, procede alla estrazione di un'altra Contrada, il cui nome viene nello stesso modo pubblicato, e si continua cosi finché non ne siano estratte tante da completare il numero di dieci necessario per il Palio. Qualora venga estratta una Contrada che abbia in corso un provvedimento disciplinare di esclusione essa verrà a questo punto eliminata, scontando cosi la punizione, e si procederà all'immediato sorteggio di altra Contrada. Del sorteggio della Contrada esclusa viene data notizia al pubblico mediante esposizione della bandiera ad una finestra del secondo piano del Palazzo Municipale prima dell'esposizione delle altre bandiere delle Contrade successivamente estratte e partecipanti al Palio. Nel caso di sopraggiunta impossibilità a partecipare al Palio da parte di una Contrada non si procede all'ulteriore convocazione dei Capitani, ma avranno diritto a correre le Contrade nel rispetto dell'ordine di sorteggio di cui al successivo Art. 23.

Articolo 023 Sorteggio delle Contrade 
- Modalità di estrazione delle Contrade che non parteciperanno

Completato il numero delle dieci Contrade che debbono correre il Palio, il Presidente continua l'estrazione delle Contrade rimaste nell'urna, pubblicando man mano il nome di ciascuna di esse. Queste ultime hanno diritto di partecipare al Palio corrispondente dell'anno immediatamente successivo, insieme a quelle che avessero rinunciato al diritto di correre, o al sorteggio, ai sensi dell'Art. 6 e a quelle per le quali cesserà la punizione dell'esclusione.

Articolo 024 Sorteggio delle Contrade 
- Determinazione ordine delle Contrade nel Corteo Storico

I sorteggi di cui agli Artt. 22 e 23 valgono anche per determinare l'ordine delle Comparse nel Corteo Storico che precede la corsa del Palio, come specificato nell'Art. 77. Quando per le rinunce di cui all'Art. 6 non si debba far luogo all'estrazione a sorte per completare il numero delle dieci Contrade partecipanti alla corsa, il sorteggio tra queste viene effettuato dal Presidente, all'unico scopo di stabilire l'ordine delle rispettive Comparse del Corteo Storico.

Articolo 025 Acquisizione del diritto di correre per rinuncia di altra Contrada - Ordine nel Corteo Storico

Per il sorteggio previsto dall'ultimo comma dell'Art. 6 si osservano le norme contenute negli Artt. 21 e 22. L'ordine nel Corteo Storico delle Comparse delle Contrade le quali hanno acquisito il diritto di correre in forza del suddetto Art. 6, comma ultimo, viene determinato con apposito sorteggio, da effettuarsi subito dopo quello eseguito per completare il numero delle dieci partecipanti alla corsa.

Articolo 026 Estrazione delle Contrade 
- Annuncio al pubblico - Esposizione bandiere

Terminate le operazioni di sorteggio, le bandiere delle Contrade estratte per partecipare alla corsa, vengono esposte nell'ordine di estrazione, alle finestre del primo piano del Palazzo Municipale, dove già, fino dal mattino, debbono trovarsi quelle delle Contrade che partecipano di diritto alla corsa stessa. Nel caso di cui al comma secondo dell'Art. 24, le bandiere verranno esposte solo per rendere nota la disposizione delle Comparse nel Corteo Storico. Man mano che le bandiere delle Contrade estratte vengono esposte alle finestre, sono salutate dagli squilli dei Trombetti di Palazzo. Alle finestre del secondo piano del Palazzo Municipale, salutate all'inizio ed alla fine dagli squilli dei Trombetti, vengono esposte le bandiere delle Contrade che non partecipano al Palio, in ordine di estrazione ad eccezione di quelle escluse per punizione, che dovranno comunque essere collocate, in ordine alfabetico, agli ultimi posti.

Articolo 027 Palio Straordinario - Sorteggio delle Contrade
- Modalità

Quando sia stato deliberato un Palio straordinario il Sindaco convoca i Capitani delle Contrade che non siano ritenute rinunciatarie in base all'Art. 2 non meno di dieci giorni prima della data fissata per il Palio stesso - dandone anche avviso al pubblico - per procedere al sorteggio delle dieci che debbono prendere parte alla corsa, come è prescritto nell'ultimo comma dell'Art. 4. Dato l'annuncio al pubblico dell'inizio della seduta con gli squilli dei Trombetti di Palazzo, il presidente colloca nell'urna soltanto i nomi delle Contrade ad esclusione di quelle che hanno rinunciato con le modalità stabilite per i Palii ordinari. Quindi ne estrae la prima, il Capitano di questa la seconda e cosi di seguito, fino al completamento delle dieci occorrenti per la corsa. L'ordine di estrazione determina quello di partecipazione delle rispettive comparse al Corteo Storico e pertanto il sorteggio deve continuare fino ad esaurimento delle Contrade. Anche in questo sorteggio il Presidente sostituisce i Capitani delle Contrade assenti, come stabilisce l'ultimo comma dell'Art. 21. Qualora venga estratta una Contrada che abbia in corso una punizione di esclusione questa verrà a questo punto eliminata, scontando cosi la punizione, e si procederà all'immediato sorteggio di altra Contrada. Del sorteggio della Contrada esclusa viene data notizia al pubblico mediante esposizione della bandiera ad una finestra del secondo piano del Palazzo Municipale in conformità a quanto previsto per i Palii ordinari.

Articolo 028 Palio Straordinario - Sorteggio delle Contrade
- Annuncio al pubblico - Esposizione delle bandiere

Terminate le operazioni di sorteggio, le bandiere delle dieci Contrade che debbono partecipare alla corsa vengono esposte, salutate singolarmente dagli squilli dei Trombetti di Palazzo, nell'ordine di estrazione, alle finestre del primo piano del Palazzo Comunale. Alle finestre del secondo piano del Palazzo vengono esposte le bandiere delle Contrade non partecipanti al Palio con le stesse modalità previste dall'Art. 26 ultimo comma.

Articolo 029 Sorteggio delle Contrade - Divieto di partecipazione alle Contrade che abbiano fatto rinunce

Alle adunanze ed ai sorteggi di cui agli articoli da 20 a 27 non possono, per alcun motivo, prendere parte le Contrade che abbiano fatto rinunce di cui all'Art. 6 per i Palii ordinari e all'Art. 2 per i Palii straordinari, dovendo le rispettive Comparse partecipare solo al Corteo Storico nell'ordine stabilito dall'Art. 77.

Articolo 030 Sorteggio delle Contrade - Adunanza successiva con i Capitani delle dieci Contrade partecipanti

Esaurite tutte queste formalità per un Palio ordinario o straordinario, i Capitani delle dieci Contrade partecipanti alla corsa rimangono adunati per ricevere dall'Autorità Municipale comunicazioni di quanto essa ritenga opportuno disporre, o rendere noto circa lo svolgimento della corsa stessa e per la proposta di nomina del Mossiere.

Articolo 031 Nomina del Mossiere - Proposte dei Capitani

La nomina del Mossiere spetta alla Amministrazione Comunale, su proposta fatta dai Capitani. Ove i Capitani non facciano alcuna proposta, o se questa non venga accolta, o se manchi l'accettazione da parte della persona o persone designate, l'Amministrazione Comunale procede alla nomina d'ufficio.

Articolo 032 Adunanze dei Capitani - Solo per la corsa in oggetto - Esclusi argomenti generali

Nelle adunanze convocate per i Palii ordinari o straordinari, i Capitani possono fare osservazioni, raccomandazioni e proposte solo per la corsa formante oggetto della riunione, esclusa ogni questione d'indole generale.

Articolo 033 Adunanze Capitani - Varie

Ogni questione che possa sorgere deve venire esaminata e risolta seduta stante con votazioni a semplice maggioranza. Il Presidente è investito di pieni poteri per la disciplina dell'adunanza. In caso di disordini, può espellere chi li abbia provocati o rinviare, o sciogliere la riunione. Il processo verbale deve essere seduta stante redatto dal funzionario comunale che disimpegna le mansioni di Segretario e venire letto, approvato e firmato prima che la seduta sia tolta. La fine della seduta viene annunciata al pubblico dagli squilli dei Trombetti di Palazzo.

Capitolo4 (Della presentazione, scelta ed assegnazione a sorte dei cavalli)

Articolo 034 Presentazione, scelta, assegnazione dei cavalli - Predisposizioni

La presentazione, la scelta e l'assegnazione a sorte dei cavalli alle singole Contrade debbono venire effettuate nella mattina del terzo giorno avanti quello del Palio, tanto per le corse ordinarie, quanto per quelle straordinarie. Spetta all'Autorità Comunale di disporre quanto necessario affinché per il giorno predetto il "Campo" si trovi trasformato e attrezzato nel modo tradizionale e di promuovere dall'Autorità di P.S. le ordinanze e provvedimenti di sua competenza. Con ordinanza del Sindaco verrà stabilito l'orario massimo di presentazione dei cavalli nonché le modalità di consegna delle richieste certificazioni.

Articolo 035 Presentazione, scelta, assegnazione dei cavalli - Persone autorizzate ad eccedere alla Corte del Podestà

All'ora fissata di detto giorno debbono trovarsi nella Corte del Podestà del Civico Palazzo il rappresentante dell'Autorità Comunale, assistito da un Segretario e dal Veterinario Municipale, i Deputati della Festa ed i Capitani delle dieci Contrade partecipanti alla corsa. Ai Deputati della Festa ed ai Capitani viene consegnata una tessera di riconoscimento per poter accedere nella Corte del Podestà e partecipare a tutte le operazioni ed adunanze inerenti a questa fase della celebrazione cittadina. La tessera può da ogni Capitano, in caso di impedimento, venire ceduta ad uno dei propri "Fiduciari", purché la nomina di questi sia stata in precedenza approvata ai sensi dell'Art. 17. Quando manchi il rappresentante di una o più Contrade, le operazioni procedono ugualmente anche nei loro confronti, restando esse obbligate a ricevere in consegna il cavallo loro assegnato dalla sorte.

Articolo 036 Presentazione, scelta, assegnazione dei cavalli - Divieto di accesso alla Corte del Podestà alle persone non autorizzate

All'infuori delle persone specificatamente indicate nell'articolo precedente, dei proprietari e degli accompagnatori dei cavalli nonché dei fantini formanti oggetto degli articoli successivi, nonché degli impiegati ed agenti addetti alle operazioni di scelta, o incaricati del servizio d'ordine, nessun altro può avere accesso nella Corte del Podestà durante l'intiero svolgimento delle operazioni medesime.

Articolo 037 Presentazione, scelta, assegnazione dei cavalli - Modalità di presentazione dei cavalli - Commissione Veterinaria - Commissione per il reperimento cavalli

Ogni proprietario può presentare alla scelta uno o più cavalli. I cavalli presentati debbono avere morso e briglia, ma non sella e staffe ed essere accompagnati dal proprietario o da persona di sua fiducia. L'Autorità Comunale rilascia ad ogni proprietario ed eventualmente ad ogni accompagnatore di cavallo una tessera di riconoscimento per accedere alla Corte del Podestà ed assistere alle operazione della scelta. Nel caso di pluralità di proprietari di un medesimo soggetto la tessera può essere rilasciata ad uno solo dei proprietari. Nessun cavallo può essere accompagnato da altre persone oltre quelle suindicate eccezion fatta per il fantino che il proprietario intenda proporre per la prova. I cavalli per poter essere presentati, debbono essere stati sottoposti nei giorni immediatamente precedenti la tratta, su richiesta scritta dei proprietari, a visita da parte di una Commissione Veterinaria, che deve esprimere parere sull'idoneità sanitaria alle corse nel "Campo". Tale Commissione è nominata dalla Giunta Comunale e deve essere composta dal veterinario Comunale e da un altro Veterinario. I tempi e le modalità sia della richiesta da parte del proprietario che della visita veterinaria, saranno fissati dall'Autorità Comunale. Gli oneri relativi alle pre-visita di cui al precedente comma 6 sono sostenuti direttamente dai proprietari interessati e rimborsati dal Comune agli stessi proprietari solo nel caso di presentazione dei cavalli alla tratta. La Commissione Veterinaria, prima della tratta, deve fornire all'Autorità Comunale, nei termini dalla medesima fissati, la nota dei cavalli previsitati, con i pareri espressi nelle pre-visite di cui al precedente comma 6 e di quelli che eventualmente siano stati individuati ai sensi del seguente comma Il. Detta nota sarà portata a conoscenza dei capitani delle Contrade ai fini della formazione delle batterie come previsto dal successivo Art. 42. "L'Amministrazione Comunale può inoltre incaricare apposita commissione della quale devono comunque far parte i Veterinari di cui sopra di procurare ed assicurare la presentazione, per il giorno della tratta, di un congruo numero di cavalli, sui quali la Commissione Veterinaria, abbia espresso parere sulla idoneità sanitaria alle Corse nel "Campo"." Ai proprietari dei cavalli prescelti dalla Commissione di cui al precedente comma 11 e ritenuti idonei a partecipare alla tratta che eventualmente non venissero scelti dai Capitani delle dieci Contrade partecipanti al Palio, sarà corrisposta dal Comune, a titolo di indennizzo una somma che verrà determinata di anno in anno dalla Giunta Comunale.

Articolo 038 Presentazione dei cavalli - Responsabilità dei proprietari - Obblighi del proprietario

La presentazione dei cavalli deve intendersi fatta a totale rischio e pericolo dei rispettivi proprietari, restando il Comune completamente esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per quanto ai cavalli stessi possa accadere nello svolgimento o per effetto di tutte le corse di prova e del Palio è tenuto perciò soltanto alla corresponsione posticipata del compenso stabilito a titolo di noleggio. Il testo della disposizione suddetta, riportato in apposito manifesto, deve essere affisso, e rimanervi per tutto il periodo delle corse in luogo ben visibile, nella Corte del Podestà. Deve inoltre venire comunicato, al momento della presentazione del cavallo, a ciascun proprietario, o suo rappresentante, il quale apponendo la propria firma in calce ad un esemplare del manifesto suddetto, attesterà di averne presa esatta conoscenza e di accettare senza riserve le condizioni in esso contenute. I cavalli prima di partecipare alle corse di prova sono sottoposti a verifica da parte del Veterinario Comunale. E' obbligo di ogni proprietario di lasciare il proprio cavallo a disposizione dell'Amministrazione Comunale dal momento della presentazione fino al termine delle operazioni della tratta e, se prescelto, in uso alla Contrada fino a quando non sia stata effettuata la corsa del Palio. Il proprietario del cavallo che ha riportato la vittoria è tenuto a lasciarlo a disposizione della Contrada vincitrice anche per l'intero giorno successivo, per il tradizionale giro di onoranze ai protettori.

Articolo 039 Presentazione dei cavalli - Annotazione da apposito elenco, contrassegnato con numero d'ordine progressivo

Ogni cavallo presentato deve venire contrassegnato con un numero d'ordine progressivo e annotato in apposito elenco, con indicazione del nome, dei rispettivi dati segnaletici e dei segni particolari, nonché del cognome, nome e residenza del proprietario e del presentatore.

Articolo 040 Eventuale requisizione cavalli occorrenti - Compensi

Qualora il numero dei cavalli presentati sia inferiore a dieci, il Comune provvede alla requisizione dei cavalli occorrenti. L'indennità da corrispondersi per tali requisizioni è stabilita nel decreto che la dispone, tenendo presente il compenso assegnato dall'Amministrazione Comunale agli altri proprietari.

Articolo 041 Scelta dei cavalli - Corse di prova

Alla scelta dei cavalli presentati si procede per mezzo di corse di prova, in ciascuna delle quali ogni cavallo, montato da Fantino, deve compiere i tre giri della pista prescritti per il Palio. L'uscita dei cavalli dalla Corte del Podestà e l'arrivo al bandierino del traguardo sono segnalati dallo sparo del mortaretto. La mossa viene data nel modo tradizionale, fra due canapi, ed i cavalli sottoposti alla prova non possono recare altro distintivo che il numero progressivo col quale sono stati contrassegnati all'atto della loro presentazione. Il Mossiere adempie il suo compito dal Verrocchio, presso il quale deve trovarsi il tamburino. Durante le operazioni della mossa, nessuno, tranne gli agenti dell'ordine, può avvicinarsi al Verrocchio, che è riservato esclusivamente al Mossiere.

Articolo 042 Scelta dei cavalli - Suddivisione in batterie

I cavalli debbono correre nudi, suddivisi in batterie formate dai Capitani delle Contrade nel modo da essi ritenuto più rispondente allo scopo. Uno stesso cavallo può essere provato anche più di una volta, quando i Capitani lo giudichino necessario.

Articolo 043 Corse di prova - Fantini a disposizione del Comune - Obbligo di iscrizione in apposito elenco - Doveri

Nelle corse di prova di cui ai precedenti articoli i cavalli debbono essere montati da Fantini a disposizione del Comune: il Comune, a tal fine, utilizza i Fantini che, direttamente o tramite i proprietari dei cavalli, abbiano richiesto l'iscrizione in apposito elenco prima dell'inizio delle corse di prova sopraccitate. Sono iscritti d'ufficio in tale elenco ed hanno l'obbligo di mettersi a disposizione del Comune, anche se si tratti di Palio straordinario, i Fantini che hanno preso parte all'ultimo Palio, con comminatoria di esclusione dal Palio in corso qualora essi non ottemperino a tale obbligo. Tali Fantini, che debbono aver raggiunto la maggiore età e che non debbono avere in corso punizioni riportate in Palii precedenti, non possono pretendere dal Comune alcun indennizzo per tutto quanto possa loro accadere nelle corse. Essi sono tenuti a montare i cavalli loro assegnati, indossando giubbetto bianco e berretto bianco e nero, forniti dal Comune ed a comportarsi correttamente. E' loro vietato di servirsi di frustino, nerbo od altro mezzo consimile per incitare i cavalli durante la corsa, essendo ammesso soltanto l'uso degli speroni.

Articolo 044 Corse di prova - Disposizioni - Rinvio per pioggia

Per l'esecuzione delle corse di prova saranno osservate anche le particolari disposizioni emanate in proposito dalle Autorità competenti, ai sensi del secondo comma dell'Art. 34. In caso di pioggia le operazioni possono essere rimandate ad ora più conveniente dello stesso giorno, od anche al giorno successivo. Ogni decisione in proposito spetta all'Autorità Comunale, udito il parere dei Deputati della Festa e dei Capitani.

Articolo 045 Scelta dei cavalli - Adunanza

Compiute le prove dei cavalli presentati, che saranno sottoposti nuovamente a visita di controllo veterinaria, si procede alla scelta dei dieci occorrenti in una adunanza da tenersi in una sala del Palazzo Civico dai Capitani delle Contrade, sotto la presidenza del rappresentante dell'Autorità Comunale - assistito da un Segretario, dal Veterinario Comunale e dal Mossiere - e con l'intervento dei Deputati della Festa. In tale adunanza soltanto i Capitani hanno voto deliberativo, mentre il Veterinario ed il Mossiere hanno l'unico compito di fornire informazioni e pareri tecnici. In particolare il Veterinario comunale ha il compito di fornire un motivato parere tecnico su ogni soggetto, prima che abbia inizio la scelta. È in facoltà dei Capitani di chiedere che vengano esclusi dalla adunanza quelli di loro che siano proprietari di alcuno dei cavalli da scegliere, o che ne abbiano effettuata la presentazione per incarico del proprietario. Ogni eccezione e contestazione sulla incompatibilità dei presenti per questo motivo deve essere sollevata all'inizio della riunione e venire inappellabilmente risolta dal Presidente - udito il parere dei Deputati della Festa - prima che si passi alla discussione per la scelta.

Articolo 046 Adunanza per la scelta dei cavalli - Votazione - Procedura per eliminazione

Aperta l'adunanza, e risolute le eventuali eccezioni di cui al precedente articolo, i cavalli presentati e provati debbono venire singolarmente discussi, ed occorrendo posti in votazione, secondo il numero d'ordine col quale, all'atto della presentazione, essi furono contrassegnati. Le decisioni riguardanti la scelta vengono dai Capitani adottate a semplice maggioranza. Quando uno di essi lo richieda, la votazione ha luogo in forma segreta. Procedendo per eliminazione, deve essere compilata una nota comprendente i soli dieci cavalli prescelti, ai quali viene assegnato un nuovo numero d'ordine dall'1 al 10, in rapporto a quello progressivo di presentazione.

Articolo 047 Ritiro dei cavalli non prescelti

Avvenuta la scelta, i cavalli non accettati debbono dai rispettivi proprietari o presentatori venire ritirati, senza diritto ad alcun compenso, mentre i dieci prescelti, contrassegnati dal numero di cui all'ultimo comma del precedente articolo, applicato alla testiera della briglia, vengono condotti a mano dalle persone che li hanno presentati, in un recinto all'uopo predisposto dinanzi al Palazzo Comunale.

Articolo 48 Assegnazione dei cavalli - Modalità

In un palco, opportunamente decorato, eretto dal Comune presso il recinto di cui all'articolo precedente, ed elevato in modo da renderlo ben visibile al pubblico, debbono prendere posto il rappresentante dell'Autorità Comunale, assistito da un Segretario, i Deputati della Festa ed i Capitani, per procedere all'assegnazione a Sorte a ciascuna Contrada del cavallo con il quale dovrà partecipare al Palio. Davanti al palco debbono trovarsi, nello stesso ordine dei rispettivi Capitani, solo i dieci Barbareschi delle Contrade partecipanti al Palio, vestiti in costume, per prendere in consegna il rispettivo cavallo dopo avvenuto il sorteggio. All'uopo sono predisposte due urne girevoli: in una debbono venire poste, in modo a tutti palese, dieci tessere recanti i numeri progressivi da 1 a 10, quanti sono i cavalli da assegnare; nell'altra, sempre in modo palese, dieci tessere contenenti i nomi delle Contrade partecipanti al Palio. Ciascuna di dette tessere, prima di essere deposta nell'urna rispettiva, deve venire chiusa dal Presidente in apposita custodia. Tutte le custodie debbono essere identiche fra loro e non recare alcun segno di riconoscimento. Fatte girare volta a volta le urne, il Presidente procede al sorteggio facendo estrarre da due Paggetti prima un numero dall'urna dei cavalli, poi un nome da quello delle Contrade, e cosi di seguito, sino al completo esaurimento dell'operazione. Pubblicati mano a mano il numero del cavallo e il nome della Contrada cui la sorte lo ha assegnato, il Capitano della Contrada stessa, a mezzo del Barberesco, lo prende in consegna dal proprietario, col morso e la briglia coi quali il cavallo stesso è stato provato. L'inizio e la fine delle operazioni vengono annunciati al pubblico dagli squilli dei Trombetti di Palazzo.

Articolo 049 Assegnazione dei cavalli - Diritto d'uso delle Contrade - Responsabilità

Dal momento nel quale, in seguito al sorteggio di cui all'articolo precedente, il cavallo viene assegnato e consegnato alla Contrada, questa acquisisce il diritto di usarlo per i soli fini e nei modi stabiliti dal presente regolamento e assume l'obbligo di curarne la custodia ed il mantenimento. La Contrada resta peraltro completamente esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per quanto possa accadere al cavallo stesso nello svolgimento e per effetto di tutte le corse di prova e del Palio, nonché per i casi di forza maggiore che possono verificarsi mentre il cavallo e affidato alla custodia della Contrada medesima. Contravvenendo, la Contrada è passibile dell'esclusione dai Palii ordinari e straordinari per un periodo da uno a tre anni ed e tenuta a risarcire il proprietario di ogni eventuale danno che il cavallo avesse sofferto.

Articolo 050 Assegnazione dei cavalli - Obbligo di partecipazione alle prove - Divieto di sostituzione - Impossibilità di correre il Palio

Le Contrade sono tenute a partecipare alle corse di prova ed al Palio col cavallo loro assegnato. Nessuno può pretendere l'assegnazione di altro cavallo nel caso in cui quello avuto in sorte si venga a trovare nell'impossibilità di correre, o deceda per qualsiasi causa. In tali eventualità, mentre resta fermo per la Contrada l'obbligo di presentarsi insieme alle altre, con la propria Comparsa, nel Corteo Storico, viene meno il diritto di prender parte al Palio, senza che possa essere invocato a compenso uno speciale trattamento nei Palii successivi, importando ciò un'alterazione sostanziale nei turni stabiliti dall'Art. 4. È perciò assolutamente proibito alle Contrade di cambiare o sostituire, per qualsiasi motivo, il cavallo loro assegnato, sotto pena dell'esclusione per dieci anni dai Palii ordinari e straordinari e senza pregiudizio di ogni altra azione civile o penale contro i responsabili. Inoltre la Contrada che abbia cambiato o sostituito il cavallo si considera, ad ogni effetto, come non partecipante al Palio. L'impossibilità di correre il Palio per il cavallo avuto in sorte da una Contrada viene dichiarata dall'Autorità Comunale soltanto in caso di lesione gravissima o di malattia gravissima sopravvenuta, riconosciuta dalla Contrada interessata, oppure su conforme parere espresso a maggioranza da un Collegio Veterinario composto dal Veterinario Comunale, da uno nominato dal Magistrato delle Contrade e da un terzo di fiducia della Contrada interessata, scelto liberamente dalla medesima nell'albo professionale. Il Veterinario di fiducia del Magistrato delle Contrade viene nominato dal Magistrato stesso entro il mese di aprile di ogni anno e tale nomina, da notificarsi al Comune entro 10 giorni, ha effetto per tutte le corse dell'anno. Il Veterinario di fiducia della Contrada viene nominato, su invito dell'Autorità Comunale, dalla Contrada interessata ogni volta se ne presenti la necessità. Qualora la stessa Contrada non provveda, nonostante l'invito ricevuto, entro le ore 12 del giorno del Palio, procedono alla nomina stessa il Veterinario Comunale e quello eletto dal Magistrato, di comune accordo e la Contrada non può comunque opporsi o ricorrere contro tale decisione. Per promuovere la procedura di cui sopra il Veterinario Comunale da immediato avviso all'Autorità Comunale ogni volta constati che un cavallo ha riportato lesioni gravissime od è stato colpito da malattia talmente grave da far ritenere che possa trovarsi nell'impossibilità di correre.

Articolo 051 Incidenti nelle operazioni - Soluzioni

Ogni incidente che possa sorgere nelle operazioni relative alla scelta e assegnazione dei cavalli è risoluto inappellabilmente dal rappresentante del Comune, uditi i Deputati della Festa.

Capitolo 5 (Delle corse di prova e dei fantini)

Articolo 052 Corse di prova - Obblighi delle Contrade

Le Contrade hanno l'obbligo di provare collettivamente i loro cavalli nel "Campo", nei giorni ed ore stabiliti dalla Autorità Comunale. Soltanto per circostanze eccezionali l'Autorità Comunale può autorizzare qualche Contrada a provare da sola il proprio cavallo, sempre nel " Campo " e nelle ore all'uopo prescritte. Secondo l'antica tradizione, le prove sono in numero di sei ed hanno luogo la mattina e la sera, a cominciare dal pomeriggio del giorno in cui è avvenuta la consegna dei cavalli, sino al mattino di quello nel quale deve effettuarsi il Palio. La prova pomeridiana del giorno che precede quello del Palio è chiamata "prova generale". Durante le prove, nelle due ore che le precedono e nell'ora successiva, è inibito alle singole Contrade di far effettuare alla propria Comparsa, nel "Campo", manifestazioni di qualsiasi genere.

Articolo 053 Corse di prova - Ritardo o soppressione causa pioggia

Qualora, per pioggia, la pista sia impraticabile o pericolosa, il Sindaco, udito il parere, non vincolante, del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale e dei Deputati della Festa, può ritardare l'effettuazione della prova e, occorrendo, sopprimerla. Eguale facoltà è riservata al Sindaco per eventuali altre cause di forza maggiore. Dei provvedimenti assunti è data immediata comunicazione al pubblico mediante apposizione ad una delle trifore del Palazzo Comunale di una bandiera bianca in caso di ritardo e di una bandiera verde in caso di soppressione.

Articolo 054 Corse di prova - Obblighi delle Contrade 
- Assegnazione dei posti nel cortile del Podestà

Per le corse di prova ogni Contrada ha l'obbligo di inviare il proprio cavallo, con la briglia munita di pennacchiera, nella Corte del Podestà del Palazzo Civico, almeno mezz'ora prima di quella che per ciascuna prova l'Autorità Comunale abbia stabilita. Il cavallo deve essere condotto dal solo Barberesco, munito di berretto con coccarda con i colori della rispettiva Contrada, recante il costume da indossarsi dal fantino, e fatto accedere nella Corte del Podestà entrando nel "Campo" unicamente da via Rinaldini e percorrendo il tratto di discesa tra l'imbocco di tale via ed il Palazzo del Comune. Nella Corte, in attesa della prova, ciascun cavallo deve occupare il posto corrispondente al numero d'ordine che aveva al momento della sua assegnazione alla Contrada, ai termini dell'Art. 48.

Articolo 055 Corte del Potestà - Persone autorizzate ad accedervi durante le prove

Nella Corte del Podestà, in occasione delle prove, possono accedere soltanto il rappresentante dell'Autorità Comunale con i funzionari, impiegati ed agenti addetti alle operazioni del Palio, od al servizio d'ordine, i Deputati della Festa, i Capitani delle Contrade partecipanti alla corsa, od uno dei loro Fiduciari, i Barbereschi che hanno condotto i cavalli ed i Fantini.

Nessun'altra persona sarà ammessa, per qualsiasi motivo.

I Capitani o coloro che li sostituiscono sono tenuti ad esibire ad ogni richiesta la tessera di riconoscimento rilasciata dall'Autorità Comunale.

Articolo 056 Corse di prova - Esonero dal parteciparvi

L'esonero delle Contrade dal partecipare ad ogni singola prova per impedimento sopravvenuto al cavallo, è disposto dall'Autorità Municipale in seguito a giudizio del Veterinario Comunale, previa visita da effettuarsi nella Corte del Podestà nella mezza ora antecedente alla corsa.

Solo quando il cavallo sia nell'impossibilità di raggiungere la Corte suddetta, la Contrada deve darne avviso almeno tre ore prima della prova, all'Autorità Municipale, affinché la visita di controllo da parte del Veterinario Comunale venga effettuata nella stalla della Contrada.

Trasgredendo alle disposizioni del presente articolo, la Contrada incorre nella sospensione dalla corsa del Palio.

Articolo 057 Finimenti del cavallo - Definizione

Tanto per le prove come per il Palio, i cavalli debbono correre provvisti della briglia con la pennacchiera portante i colori della Contrada alla quale vennero rispettivamente assegnati in sorte.

Per briglia deve intendersi l'insieme dei finimenti (testiera, imboccatura e redini) provvisti eventualmente di paraocchi di foggia tradizionale e di paraombre.

È proibito praticar loro fasciature di qualsiasi genere, applicare ginocchielli, o corredarli di tutto quanto potrebbe facilitarne la cavalcatura.

È del pari vietato somministrar loro, in qualsiasi modo, sostanze eccitanti, praticare frizioni di ogni genere od applicar "perette".

È ammesso soltanto che i cavalli corrano sferrati.

Il Capitano di ciascuna Contrada è direttamente responsabile della stretta osservanza di tali disposizioni.

Articolo 058 Fantino - Scelta delle Contrade - Approvazione del Comune - Soprannome

Spetta alle Contrade provvedersi a loro completo carico del Fantino per il proprio cavallo, tanto per le prove, quanto per il Palio.

I Capitani devono comunicare per iscritto all'Autorità Comunale, per la necessaria approvazione, la nomina del Fantino, indicandone anche il soprannome, per il Palio, subito dopo l'ultima prova. 

Il soprannome imposto nel corso della segnatura del Palio cui il Fantino prende parte per la prima volta non potrà in alcun modo essere successivamente modificato.

In tale occasione i Fantini, accompagnati dai rispettivi Capitani debbono essere presentati alla rassegna dell'Autorità Comunale e dei Deputati della Festa, muniti di giubbetto del tipo tradizionale.

Per nessun motivo è consentito il cambiamento del Fantino dopo la rassegna di cui sopra e nel caso in cui la Contrada si trovi priva di Fantino, non potendosi condurre tra i canapi il cavallo scosso, resta esclusa dal Palio.

Articolo 059 Fantini - Divieti alle Contrade per la monta

È vietato alle Contrade montare, tanto per le prove quanto per il Palio, fantini che non abbiano raggiunto la maggiore età, o che abbiano in corso punizioni di esclusione, o che abbiano pendenti ricorsi avverso provvedimenti inflitti dagli organi competenti.

Articolo 060 Fantini - Responsabilità propria

Secondo la secolare tradizione i Fantini, per quanto ingaggiati dalle Contrade, corrono a totale loro rischio e pericolo.

Anche il testo di questo articolo deve essere pubblicato con apposito manifesto nella Corte del Podestà e comunicato ai Fantini, com'è disposto all'Art. 38 per i proprietari dei cavalli.

Articolo 061 Fantini - Obbligo di indossare il giubbetto

I Fantini nelle corse di prova sono tenuti ad indossare giubbetto stemmato, pantaloni e berretto con i colori della Contrada che li ha ingaggiati, del tipo resultante dall'apposita tabella che si conserva presso il Comune.

Si applicano anche alle prove le disposizioni contenute nell'Art. 43 ultimo comma circa il mezzo che ai Fantini è consentito per incitare i cavalli durante la corsa.

Articolo 062 Chiamata delle Contrade per le prove - Ordine delle mosse

La chiamata delle Contrade dalla Corte del Podestà alla mossa, è fatta mediante un rullo di tamburo e lo sparo di un mortaretto.

I cavalli debbono essere fatti procedere al passo e sostare presso i canapi, per attendere il loro turno d'ingresso.

Il giorno del Palio i cavalli dovranno essere fatti sostare di fronte al Civico Palazzo, possibilmente in linea ordinata, e i Fantini, alzando il nerbo, renderanno gli onori all'Autorità Municipale su comando del Direttore di Polizia o chi per esso.

Nelle corse di prova le Contrade debbono prendere posto nell'interno dei canapi nei seguenti ordini tradizionali:

  • Prima prova - ordine nel quale le Contrade furono estratte a sorte per partecipare al Palio;
  • Seconda prova - ordine suddetto invertito;
  • Terza prova - ordine d'estrazione delle Contrade per l'assegnazione dei cavalli;
  • Quarta prova - ordine suddetto invertito;
  • Quinta prova - ordine avuto dai cavalli per procedere alla loro assegnazione;
  • Sesta prova - ordine suddetto invertito.

Articolo 063 Fantini - Dipendenza Autorità Comunale e Mossiere

I Fantini, dal momento in cui escono dalla Corte del Podestà montati sul loro cavallo per recarsi alla mossa, passano alla esclusiva dipendenza dell'Autorità Comunale e del Mossiere. È perciò proibito sia ai Capitani che ai loro Fiduciari dl trattenersi nella pista, o presso i canapi, per impartire ordini, disposizioni o per prendere accordi con i Fantini suddetti.

È altresì vietato ai Fantini di mutarsi gli indumenti.

Articolo 064 Fantini - Obblighi per la Mossa

È stretto dovere dei Fantini entrare prontamente tra i canapi nell'ordine di chiamata, prendere il posto che a ciascuno spetta secondo l'ordine stesso e tenersi a giusta distanza l'uno dall'altro, restando loro assolutamente vietato di cambiar posto o di collocare il proprio cavallo in modo da impedire od ostacolare la partenza ai compagni.

È pure loro vietato rimanere al canapo, o scendere da cavallo all'atto della mossa, per astenersi dalla corsa, o per far correre il cavallo scosso.

I contravventori sono passibili della sospensione temporanea o della esclusione a vita dalle corse.

Articolo 065 Mossa - Validità

La mossa ha luogo quando il Mossiere abbassa il canapo con la volontà di far partire i cavalli: la caduta del canapo è segnalata dal rullo di un tamburo.

Il Mossiere è il solo giudice inappellabile del momento in cui la mossa è da darsi e della sua validità.

La mossa non valida è segnalata dallo scoppio di uno o più mortaretti, il cui congegno è comandato direttamente dal Mossiere a mezzo di un dispositivo a pulsante azionato elettricamente.

Qualora per cause di forza maggiore tale dispositivo non possa funzionare lo scoppio è provocato da un addetto al mortaretto al quale il Mossiere rivolge apposito invito.

Lo scoppio del mortaretto sospende comunque la corsa; in tal caso i Fantini debbono subito fermare i cavalli e ricondurli al passo:

  1. al punto di partenza, se il Mossiere sia stato costretto ad abbassare il canapo, per qualunque motivo, senza peraltro voler dare la mossa;
  2. al Cortile del Podestà, se il Mossiere abbia avuto intenzione di dare la mossa, ma questa sia risultata, a suo giudizio, non valida ed il Mossiere stesso abbia segnalato tale circostanza, dopo lo scoppio, sventolando una bandiera verde ed issandola, poi, sul Verrocchio

Articolo 066 Fantini - Obbligo di compiere tre giri

È obbligo di tutti i Fantini di far compiere ai rispettivi cavalli i tradizionali prescritti tre giri della pista, ma quando, per minor velocità dei proprio cavallo, alcuno di essi rimanga distanziato, all'udire lo sparo del mortaretto segnalante l'arrivo dei vincitore al bandierino dei traguardo e la conseguente fine della corsa, ha il dovere di fermarsi nel più breve tempo possibile evitando, comunque, di porre in pericolo, correndo, l'incolumità dei pubblico.

Articolo 067 Fantini - Divieti durante la corsa

È vietato ai Fantini, tanto alla mossa, quanto nel percorso, tenersi tra loro, sporgere la spalla o il braccio l'uno sul petto dell'altro per costituirgli impedimento, percuotersi o comunque personalmente molestarsi.

Soltanto per il Palio è ammesso l'uso del tradizionale nerbo (tendine di bue) nel modo disposto al successivo Art. 84.

I contravventori sono passibili delle penalità previste nell'ultimo comma dell'Art. 64.

Articolo 068 Fantini - Obbligo di mettersi fuori giostra se doppiati

Quando, per deficienza di velocità del cavallo avuto in sorte, una o più Contrade siano raggiunte da altre, in vantaggio di un giro, si considerano e devono mettersi fuori giostra, per non arrecare alle altre, in qualsiasi modo, impedimento o molestia.

I Fantini che contravvengono sono passibili delle penalità di cui nell'ultimo comma dell'Art. 64.

Articolo 069 Fantini caduti - Soccorsi

Ai Fantini caduti da cavallo non può essere prestato aiuto per risalirvi.

A sottrarli da eventuali pericoli ed a raccoglierli per i soccorsi del caso, provvedono le squadre delle Associazioni di assistenza, all'uopo disposte lungo il percorso.

I Fantini caduti, che possano prontamente risalire a cavallo senza aiuti e continuare la corsa, non perdono alcuno dei diritti che loro competono nella corsa stessa, purché apparisca chiaro che la caduta fu fortuita e non simulata allo scopo di prender tempo per danneggiare, percuotere o fermare qualche avversario.

Verificandosi quest'ultimo caso, i Fantini sono passibili delle penalità di cui all'ultimo comma dell'Art. 64.

Articolo 070 Vittoria della corsa

La vittoria è conseguita dalla Contrada il cui cavallo, data validamente la mossa, dopo aver compiuti tre giri della pista, giunga, anche scavezzato, per primo al bandierino di traguardo posto dinanzi al Palco dei Giudici, e ciò ancorché il Fantino, durante la corsa, fosse caduto.

L'arrivo è segnalato da un rullo di tamburo e dallo sparo di un mortaretto.

Il giudizio inappellabile della vincita è dato da una Commissione composta di tre membri nominata dalla Giunta Municipale, Commissione che assiste alla corsa da posti appositi nel Palco dei Giudici.

Articolo 071 Vincita della prova - Privilegi o premi

La vincita delle prove non porta alla Contrada alcun privilegio o premio, non avendo tali corse altro scopo che l'addestramento dei cavalli. Soltanto per la prova generale è dall'Amministrazione Comunale costituito un premio da assegnarsi al Fantino vincitore.

Capitolo 6 (Del corteo storico e della corsa del Palio)

Articolo 072 Corteo Storico - Composizione

Secondo la tradizione, ogni corsa del Palio è preceduta dallo sfilamento di un Corteo Storico, che costituisce una rievocazione figurata degli ordinamenti, dei costumi e della grandezza della Medioevale Repubblica Senese, con particolare riguardo alle Contrade, le quali, con le loro Comparse, ne formano la parte principale.

I Gruppi e le Figurazioni delle quali il Corteo si compone e l'ordine in cui deve svolgersi resultano dal prospetto schematico annesso al presente regolamento (allegato B).

A tutto il complesso del Corteo è applicabile la disposizione di cui al secondo comma dell'Art. 9. Per le raffigurazioni delle parti del Corteo che non rappresentano Contrade occorre l'assenso dell'Autorità Comunale.

Articolo 073  Composizione delle Comparse della Contrada

La Comparsa, che ciascuna Contrada partecipante al Palio ha obbligo di far intervenire al Corteo in sua rappresentanza, deve essere composta come segue:
Un Tamburino, due Alfieri (giocatori di bandiera), il Duce fiancheggiato da due Uomini d'Arme, un Paggio porta Insegna recante la bandiera ufficiale della Contrada, due Paggi Vessilliferi, che recano le insegne delle antiche compagnie militari, il Fantino montato sul Soprallasso (cavallo di parata) condotto a mano da un palafreniere, il Barbero (cavallo da corsa) avuto in sorte dalla Contrada, condotto a mano dal Barberesco.

Per le Contrade che non corrono, la Comparsa, che anche esse sono obbligate ad inviare al Corteo, manca del Barbero e del Soprallasso.

Tutti i Figuranti sopra indicati, eccezion fatta per il Fantino, debbono avere idonea prestanza fisica ed essere vestiti coi costumi della rispettiva Contrada, quali risultano dai bozzetti approvati dall'Autorità Comunale, senza di che la Comparsa non può essere ammessa al Corteo.

Quest'ultima disposizione vale anche per le bandiere portate dai Figuranti, i bozzetti delle quali debbono essere sempre sottoposti alla preventiva approvazione del Comune.

Articolo 074  Abrogato

Abrogato con delibera della G.M. n. 808 del 10.6.1955 ratificata dal C.C. il 20.6.1955 n. 143.

Articolo 075 Note delle Comparse - Approvazione

La nota delle persone prescelte a figurare nella Comparsa della rispettiva Contrada deve essere prodotta al Comune almeno due giorni prima di quello del Palio, affinché sia dall'Autorità Comunale approvata.

In caso di mancata approvazione totale, o parziale degli elementi proposti, ne viene dato avviso senza motivazioni al Capitano, il quale è tenuto a provvedere all'immediata sostituzione ed a presentare al Comune una nuova nota da concordare.

Articolo 076 Contrade - Obbligo di montare il fantino sul Soprallasso

È vietato alle Contrade di far rappresentare nella Comparsa il Fantino da altro figurante montato sul Soprallasso, nello sfilamento del Corteo, o di esimersi, sotto qualsiasi pretesto, di farvi intervenire il cavallo da corsa (Barbero).

Soltanto in casi eccezionali, e cioè quando l'eccessiva irrequietezza del cavallo desse luogo ad inconvenienti o pericoli, l'Autorità Comunale, udito il parere dei Deputati della Festa, ha facoltà di disporre che venga condotto direttamente nella Corte del Podestà.

Articolo 077 Contrade - Ordine di partecipazione al Corteo Storico

L'ordine col quale ciascuna Contrada deve partecipare al Corteo, si riassume come segue:

I) Palii ordinari nel quali non si siano avute rinunce di cui all'Art. 6.
Precedono le Comparse delle sette Contrade che corrono di diritto, nell'ordine in cui furono estratte nel sorteggio effettuato per il corrispondente Palio dell'anno innanzi; seguono le altre tre partecipanti al Palio e quindi le sette rimanenti, nell'ordine nel quale furono all'uopo sorteggiate rispettivamente ai sensi degli Artt. 22 e 23. 

 II) Palii ordinari nei quali si siano avute rinunce di cui al citato Art. 6.

  1. quando le rinunce, per il loro numero, non abbiano dato luogo al sorteggio previsto dall'ultimo comma del detto Art. 6: precedono le comparse delle Contrade che corrono di diritto, nell'ordine di estrazione dell'anno innanzi; seguono quelle delle altre sorteggiate ai sensi dell'Art. 22 per completare il numero di dieci, pure nell'ordine di estrazione dell'anno innanzi; seguono quelle delle altre che corrono di diritto nel corrispondente Palio dell'anno successivo, nell'ordine venuto a risultare dal sorteggio di cui all'Art. 23 ed infine quelle delle Contrade rinunciatarie, in ordine alfabetico;
  2. quando le rinunce per il loro numero abbiano invece dato luogo al sorteggio previsto dall'ultimo comma del predetto Art. 6: precedono le Comparse delle Contrade che corrono di diritto, nell'ordine di estrazione dell'anno innanzi; seguono quelle delle altre che hanno acquisito il diritto di correre, nell'ordine determinato dall'apposito sorteggio di cui all'Art. 25; vengono quindi quelle delle Contrade eventualmente rinuncianti, ma obbligate a partecipare alla corsa, nell'ordine del sorteggio previsto dall'ultimo comma dell'Art. 6 ed infine, in ordine alfabetico, quelle delle rimanenti sette Contrade rinunciatarie.

 III) Palii straordinari ai quali partecipino tutte le Contrade.
Precedono le Comparse delle dieci Contrade che corrono e seguono le altre sette, nel rispettivo ordine di estrazione di cui all'Art. 27. 

 IV) Palii straordinari ai quali alcune Contrade abbiano rinunciato.
Precedono le Comparse delle dieci Contrade che corrono nell'ordine di estrazione; seguono quelle delle altre Contrade ammesse al sorteggio parimenti nell'ordine di estrazione, e vengono infine, in ordine alfabetico, le Comparse delle Contrade rinunciatarie.

Quando si abbiano Contrade escluse dal partecipare al Palio per punizione, le relative Comparse, in tutti i casi sopra considerati, debbono essere, in ordine alfabetico, ultime del Corteo.

L'ordine come sopra stabilito per ogni singolo caso non può essere modificato per alcun motivo.

Articolo 078 Riunione delle Comparse per il Corteo Storico

La riunione delle Comparse, complete di tutti gli elementi che le compongono, degli altri gruppi di Figuranti e la formazione del Corteo Storico, si effettuano alle ore e nei luoghi prescritti dall'Autorità Comunale, a cura di Funzionari ed Agenti da questa a ciò delegati.

Per dirigerne e disciplinarne lo sfilamento, la Giunta Municipale nomina un Maestro di Campo, il quale, vestito in apposito costume, esplica le proprie funzioni, coadiuvato da alcuni Rotellini di Palazzo.

Articolo 079 Doveri dei Figuranti

E' dovere di tutti coloro che sono chiamati a figurare nel Corteo di tenere un contegno corretto e disciplinato, uniformandosi senza discutere agli ordini loro impartiti dal Maestro di Campo e dai Rotellini, e di cooperare, in quanto da ciascuno possa dipendere, alla migliore riuscita di questa parte della celebrazione.

In particolar modo è loro proibito, durante il percorso nel "Campo" di fumare, gridare, soffermarsi per parlare con spettatori, prendere bibite od altro, togliersi il copricapo od altra parte del costume, o portare oggetti che non facciano parte di questo.

I contravventori sono punibili con la sospensione temporanea o con l'espulsione a vita da fare parte del Corteo.

Articolo 080  Obbligo dei Figuranti di prendere posto nel palco riservato

Entrando nel "Campo", dalla Bocca del Casato, al segnale dato con lo sparo di un mortaretto, il Corteo ha il suo svolgimento nella pista, sino al palco eretto dinanzi al Palazzo Civico, palco nel quale, dopo avere deposto le armi, le insegne e gli altri oggetti portati nel Corteo, tutti i Figuranti che non abbiano altri speciali incarichi debbono ordinatamente prender posto.

Nessun Figurante, sino a quando la corsa del Palio non sia terminata, può scendere, per qualsiasi motivo o pretesto, dal palco suddetto, sotto pena dell'immediato allontanamento dalla piazza e delle sanzioni previste nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

All'infuori dei Figuranti in costume, nessun altro può accedere e prender posto nel palco delle Comparse.

Articolo 081 Corteo Storico - Sfilamento

Durante lo sfilamento del Corteo, che sarà accompagnato dal suono continuo del Campanone della Torre del Mangia, dalla Marcia del Palio eseguita dai Musici Comunali e dagli squilli dei Trombetti di Palazzo, gli Alfieri di ciascuna Comparsa delle Contrade partecipanti al Palio, dopo aver compiuto l'alzata di saluto all'ingresso nel "Campo", al rullo del tamburo debbono eseguire soltanto quattro sbandierate, e cioè, la prima dinanzi al Palco dei Giudici, la seconda all'altezza della Fonte Gaia, la terza dinanzi al Palco dei Priori, e la quarta dinanzi alla Cappella Comunale.

Le sette Contrade che non prendono parte alla corsa dovranno entrate nella pista una di seguito all'altra senza fermarsi per le, sbandierate d'obbligo di cui sopra, e dovranno eseguire una sola sbandierata a comando del Maestro di Campo, non appena saranno tutte e sette sistemate nella pista.

Il Maestro di Campo si avvarrà, per ordinare la sbandierata, di un segnale fatto eseguire da due Paggetti che sosteranno uno al Palco dei Giudici ed uno al Palco delle Comparse. Le Contrade saranno sistemate nel semicerchio compreso tra il Casato e San Martino. 

Le medesime eseguiranno l'alzata delle bandiere all'ingresso del "Campo" (Bocca del Casato) e durante il percorso, prima e dopo la sbandierata, sventoleranno le bandiere. A sfilamento ultimato, un Alfiere per ogni Contrada ed il rispettivo Tamburino, sono tenuti a partecipare ad una sbandierata finale collettiva di fronte al Palazzo Civico, quale omaggio all'Autorità del Comune.

Le sbandierate debbono venire dagli Alfieri eseguite nella maniera tradizionale, con aggraziati movimenti e giuochi, che diano risalto alla loro abilita, ma senza eccessivi virtuosismi che richiedano un tempo maggiore di quello stabilito dal Maestro di Campo, cui spetta il compito d'imporre la cessazione e di segnalare tutte le infrazioni all'Autorità Comunale, per i provvedimenti disciplinari del caso.

Articolo 082 Corteo Storico - Sbandierata collettiva 
- Ritiro del costume del Fantino

Terminato, coll'effettuazione della sbandierata collettiva, il Corteo Storico, mentre dai Valletti del Comune viene portato nel Palco dei Giudici il Palio da assegnarsi alla Contrada vincitrice, come è disposto in successivi articoli, i Barberi e i loro Fantini, riuniti nella Corte del Podestà, debbono tenersi pronti per la corsa.

In detta Corte oltre alle persone tassativamente indicate nell'Art. 55, per le prove, è ammessa ad accedere per la sera del Palio, per ciascuna Contrada, soltanto una persona incaricata di recare il costume che il Fantino deve indossare per la Corsa e di ritirare quello di parata indossato dal Fantino stesso nel Corteo.

Il nome di detto incaricato deve essere preventivamente reso noto alla Autorità Comunale, insieme con quelli dei componenti la Comparsa.

Articolo 083 Contrade - Divieto di ritiro del cavallo

Le Contrade non possono, per alcun motivo (tranne che per assoluta impossibilità fisica preventivamente accertata, com'è prescritto all'Art. 56) ritirare il proprio cavallo dal Palio, in qualunque fase della celebrazione e quali che siano gli incidenti che possano verificarsi.

Contravvenendo, le Contrade sono passibili dell'esclusione dai due Palii successivi, ordinari o straordinari.

Articolo 084 Corsa del Palio - Obblighi e divieti per i fantini

Per la corsa del Palio, i Fantini sono tenuti ad indossare il costume della foggia prescritta dall'Art. 61 per le prove, ma il berretto deve essere sostituito da uno zucchetto metallico, dipinto coi colori della Contrada, per la protezione della testa.

Ad ogni Fantino è poi consentito l'uso degli speroni e di un nerbo (tendine di bue) fornito a tutti dal Comune, di tipo uniforme, tanto per incitare maggiormente il cavallo proprio, quanto per battere ed ostacolare con esso i Fantini avversari ed i loro cavalli durante il percorso

I Fantini non possono però fare uso del nerbo suddetto sugli avversari e loro cavalli sino a che, data la mossa, non abbiano raggiunto il bandierino di traguardo.

Il nerbo viene consegnato a ciascun Fantino da un Vigile Urbano al momento dell'uscita dalla Corte del Podestà per recarsi alla mossa.

Nella Corte del Podestà, prima di salire a cavallo, i Fantini debbono essere perquisiti, per accertare che non rechino seco altri mezzi d'offesa.

Articolo 085 Corsa del Palio - Ordine di chiamata al canape

Anche per il Palio la chiamata delle Contrade dalla Corte del Podestà alla mossa si effettua nella forma stabilita per le prove dal Iº e IIº comma dell'Art. 62.

Per l'ordine d'ingresso e l'occupazione del posto al canapo, debbono osservarsi le norme seguenti:

  1. l'ordine di presentazione delle Contrade al canapo è indicato da un mezzo meccanico di cui in appresso si specificano le caratteristiche.
    1. il mezzo meccanico di cui trattasi è composto di una vasca serbatoio, da un tubo a doppia camicia e da dieci sfere, dette comunemente barberi, di spessa materia (legno e plastilina) con i colori delle Contrade partecipanti alla corsa.
    2. la vasca serbatoio di forma ovoidale dovrà avere una cubatura sei volte superiore alla cubatura complessiva dei dieci barberi; il tubo a doppia camicia dovrà essere munito nella parte esterna di dieci fori di diametro leggermente inferiore a quello dei barberi, in modo che ogni barbero corrisponda esattamente al relativo foro e tali fori dovranno, ben marcatamente, essere numerati dal n. 1 al n. 10 ed avranno forma circolare ad eccezione dell'ultimo segnato col n. 10 che dovrà avere forma quadrata per indicare la Contrada di rincorsa;
    3. i barberi dovranno essere di ugual peso, forma e dimensione.
  2. Il dispositivo sarà tenuto in custodia dall'Amministrazione Comunale e un Funzionario dell'Amministrazione dovrà consegnare, a tempo debito ai Signori Deputati della Festa, riuniti nel Palco dei Giudici, tre esemplari del mezzo meccanico per le tre mosse, completamente separati nelle parti che lo compongono, nonché trenta barberi, onde procedere alle operazioni necessarie per l'indicazione dell'ordine delle mosse.
  3. Ognuno dei tre tubi dovrà portare ben visibile il numero che lo distingue e cioè n. 1, n. 2 e n. 3.
    I Signori Deputati della Festa prenderanno in consegna i tre esemplari ed al momento in cui lo riterranno più opportuno deporranno, in presenza dei dieci Capitani, i barberi nella vasca serbatoio, dieci per ogni vasca e rappresentante ciascuno una delle Contrade che corrono, indi innesteranno il tubo nella vasca, avendo cura di isolare i barberi dal tubo a mezzo della apposita serranda. Procederanno poi al rimescolamento dei barberi e, aperta la serranda, lasceranno che i barberi, liberamente defluendo, si dispongano lungo il tubo chiuso con la doppia camicia.
    Tale operazione dovrà essere ripetuta tante volte quante occorrono per l'approntamento di tutti i tre tubi; compiuta tale operazione si applicheranno i sigilli a mezzo di apposita impiombatura, disinnestando la vasca serbatoio. I tubi sigillati verranno disposti ciascuno nella propria cassetta in attesa del segnale che indica l'uscita dei Fantini dal Cortile del Podestà.
  4. Quando i Fantini, montati sui rispettivi cavalli ed avviati alla mossa, raggiungeranno l'altezza della curva del Casato, si estrarrà il tubo della prima mossa, contraddistinto dal n. 1 e si toglieranno i sigilli. Facendo ruotare la camicia si porrà in evidenza l'ordine di presentazione per la 1a mossa.
  5. Immediatamente sarà dettato al Funzionario Comunale, incaricato di trascrivere detto ordine su tre moduli predisposti, l'ordine di presentazione delle Contrade al canapo, nel modo stesso in cui queste vengono indicate dalla numerazione impressa sul tubo, e cioè la Contrada il cui barbero andrà a porsi nel foro contraddistinto col n. 1 andrà a collocarsi al primo posto e cosi via per i rimanenti barberi fino a quello di rincorsa. Compilati i tre elenchi i detti Deputati cureranno che un esemplare venga rimesso al Mossiere, altro esemplare al Comandante o al Graduato degli Agenti Municipali incaricato della chiamata, mentre il terzo resterà a disposizione degli stessi Deputati della Festa o dei Signori Capitani per opportuna conoscenza.
  6. Qualora la prima mossa non risulti valida l'operazione sarà ripetuta col tubo contraddistinto dal n. 2 e così via per la terza col tubo contraddistinto dal n. 3.
    Ove le tre mosse non siano sufficienti e si debba procedere a successive partenze l'ordine di queste sarà quello della prima, seconda e terza mossa, ma invertito.
  7. Terminato il Palio il dispositivo sarà consegnato dai Signori Deputati della Festa all'Amministrazione Comunale per la custodia.

Articolo 086  Abrogato

Abrogato con deliberazione del C.C. n. 111 dei 3.6.1952.

Articolo 087 Corsa del Palio - Applicabilità articoli precedenti

Salva ogni particolare disposizione espressamente riferentesi alla corsa del Palio, sono applicabili a tutto quanto concerne lo svolgimento della corsa stessa le norme che disciplinano l'effettuazione delle prove, norme contenute negli Artt. 41, penultimo e ultimo comma, 54 ultimo comma, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70.

Articolo 088 Vincita del Palio - Consegna Drappellone 
- Esposizione bandiera alla Trifora

Quando la mossa sia stata valida ed i Giudici della Vincita abbiano emesso il loro inappellabile verdetto sull'esito della corsa, il Palio viene subito consegnato dal Rappresentante l'Autorità Comunale e dai Deputati della Festa al Capitano della Contrada vincitrice, il quale provvede a farlo prendere da persona di sua fiducia e a farlo trasportare nella sede della Contrada stessa nella festevole forma tradizionale.

La bandiera della Contrada vincitrice, salutata dagli squilli dei Trombetti, viene subito esposta ad una finestra centrale del primo piano del Palazzo Comunale e vi rimane anche per l'intero giorno successivo.

Articolo 089 Divieto di fare partiti

È proibito qualunque partito, o accordo diretto a far vincere il Palio ad una piuttosto che ad un'altra Contrada.

Articolo 090 Rinvio del Palio per pioggia

In caso di pioggia che si verifichi durante lo sfilamento del Corteo Storico, o che, anche cadendo in precedenza, abbia resa la pista impraticabile o pericolosa, l'Autorità Comunale, udito il parere dei competenti propri uffici, dei Deputati della Festa e dei Capitani delle Contrade partecipanti alla corsa, ha facoltà di rimandare il Palio al giorno successivo e di rinviarlo ulteriormente, se ciò fosse reso necessario dal permanere delle avverse condizioni atmosferiche.

All'Autorità Comunale è pure riservata facoltà di rinviare, in accordo con l'Autorità di P.S. l'effettuazione del Palio, per motivi che interessino l'ordine pubblico.

Articolo 091 Diverbi sul Palco dei Giudici

Qualora nel Palco dei Giudici sorgessero, durante o dopo la corsa, contestazioni o diverbi tra coloro che sul Palco stesso prendono posto, la forza pubblica potrà intervenire soltanto quando uno dei Deputati della Festa lo richieda.

Articolo 092 Relazione dei Deputati della Festa

Nei sette giorni successivi a quello nel quale il Palio sia stato effettuato, i Deputati della Festa debbono rimettere all'Assessore Delegato una particolareggiata relazione in merito all' organizzazione ed all'intero svolgimento del Palio stesso, segnalando ogni circostanza che meriti rilievo o che richieda provvedimenti.

La relazione dei Deputati della Festa è l'unico documento sulla base del quale l'Assessore Delegato procede alle conseguenti proposte sanzionatorie.

Della relazione debbono far parte integrante i rapporti scritti degli Ispettori della Pista e del Mossiere e tutti gli atti e/o documentazioni acquisiti nei cinque giorni successivi al Palio, termine entro il quale i Deputati possono sentire i Priori e/o i Capitani delle Contrade nonché i Fantini su specifici atti.

Ogni atto e/o documentazione, pervenuti successivamente al quinto giorno non possono essere accettati.

Capitolo 7 (Dei premi)

Articolo 093 Drappellone - Caratteristiche - Esposizioni 
- Proprietà

Tanto per le corse ordinarie, quanto per quelle straordinarie, alla Contrada vincitrice è dal Comune assegnato in premio un Palio (Drappellone di seta dipinto) dal quale la Festa ha tratta la sua denominazione.

Secondo la tradizione, esso reca in alto, per la corsa del 2 Luglio, l'immagine di Maria Santissima che si venera nella Chiesa di Provenzano e per quella del 16 Agosto, l'immagine di Maria Vergine Assunta in cielo. Reca poi sempre la data della corsa, lo stemma della Balzana, eventualmente insieme agli altri due del Comune, gli stemmi degli antichi Terzieri della Città e quelli del Capo dell'Amministrazione Comunale in carica e delle dieci Contrade che corrono.

Quanto alla parte allegorica, nei Palii ordinari, qualora il Comune non creda di prescriverne il soggetto, è libero il pittore di proporlo, mentre per i Palii straordinari, che possono avere anche foggia diversa, oltre la data e le figurazioni araldiche sopra indicate deve farsi in modo preminente riferimento alla circostanza, od all'avvenimento per cui la corsa è stata effettuata, affinché possa costituire un autorevole documento storico.

Il Drappellone è solennemente trasportato, per il Palio del 2 Luglio, nella Chiesa di S. Maria in Provenzano, e per quello del 16 Agosto, in Duomo, rispettivamente dopo la prova generale e prima della terza prova e vi rimane esposto fino a quando deve venire issato sul Carroccio, per il Corteo Storico.

Al trasferimento prendono parte le Rappresentanze del Comune e del Magistrato delle Contrade, i Deputati della Festa, i Priori e i Paggi delle dieci Contrade che corrono, tutti precedentemente riuniti presso il Palazzo Comunale.

Il Palio rimane in proprietà della Contrada vincitrice, la quale però ha l'obbligo di restituire entro l'anno al Comune il piatto d'argento, che lo sormonta.

Articolo 094 Drappellone - Pittura

La pittura del Palio o Drappellone di cui all'articolo precedente è commissionata dall'Amministrazione Comunale all'artista vincitore del concorso che la stessa Amministrazione può indire di volta in volta con il rispetto di termini che assicurano al concorrente almeno trenta giorni per la presentazione del bozzetto ed al vincitore del concorso almeno sessanta giorni per l'esecuzione dell'opera.

Il compito di stabilire le modalità del concorso spetta alla Giunta Municipale, la quale nomina anche la Commissione preposta a giudicare i bozzetti presentati ed a designare il vincitore.

La Commissione giudicatrice sarà composta oltre che dal Sindaco, o da un Assessore da lui delegato, che la presiede, da quattro membri, di cui uno designato dal Magistrato delle Contrade.
Avvenuta la scelta tutti i bozzetti ritenuti idonei saranno esposti al pubblico.

Per motivi di opportunità o di urgenza la pittura del Palio può essere commissionata direttamente dalla Giunta Municipale ad un artista di fiducia.

Articolo 095 Premio in denaro alla Contrada vincitrice

Oltre il Palio o Drappellone di seta dipinto, di cui ai precedenti articoli il Comune, secondo la tradizione; assegna a favore della Contrada vincitrice un premio consistente in:

  1. n. 70 monete d'argento riproducenti monete dell'antica Repubblica Senese, per il Palio del 2 Luglio;
  2. n. 50 monete d'argento riproducenti monete dell'antica Repubblica Senese, per il Palio del 16 Agosto.

Per le corse straordinarie l'Amministrazione Comunale stabilisce volta per volta se sia da assegnare anche il premio in denaro ed in quale misura.

Alla Contrada vincitrice viene poi dal Sindaco rilasciata una attestazione ufficiale della vittoria conseguita e dell'avvenuta sua iscrizione nel registro generale, che si conserva presso l'Archivio del Comune. 

Certificato analogo viene rilasciato al Fantino.

Articolo 096 Premio al proprietario del cavallo vittorioso

Al proprietario del cavallo vincitore il Comune assegna in premio, tanto per i Palii ordinari che straordinari, una bandiera di seta recante lo stemma della Città e la data della corsa e corrisponde poi anche un premio in denaro, il cui ammontare viene di volta in volta stabilito.

Capitolo 8 (Penalità e disposizioni finali)

Articolo 097 Contrade: punizioni previste

Per le infrazioni documentate alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nei riguardi delle quali non sia già specificatamente stabilita la sanzione relativa e per altre mancanze che, sebbene non contemplate nel Regolamento medesimo, abbiano tuttavia recato pregiudizio, o danno, alla preparazione, allo svolgimento o al decoro del Palio, le Contrade sono passibili, a seconda della gravità dell'infrazione o della mancanza commessa delle seguenti punizioni:

1. Censura;
2. Deplorazione;
3. Esclusione dal partecipare ad uno o più Palii, ordinari e straordinari, sino ad un periodo massimo di dieci anni, fermo rimanendo l'obbligo di far intervenire la Comparsa al Corteo Storico.

Articolo 098 Punizioni alle Contrade - Modalità di Comminazione

La punizione delle Contrade rientra nella competenza esclusiva, dell'Amministrazione Comunale

L'Assessore delegato, sulla scorta della Relazione dei Deputati della Festa, notifica alle Contrade le proposte, motivate con apposito atto, dei provvedimenti da comminare alle medesime

Nei dieci giorni successivi alla notifica, a pena di decadenza le Contrade possono far pervenire alla Giunta Comunale memorie difensive con eventuali allegazioni probatorie di qualsiasi genere.

Le Contrade, tramite gli Onorandi Priori o i loro delegati hanno diritto di consultare la Relazione dei Deputati della Festa e di estrarre copia della medesima e di tutti gli allegati ivi compresa eventuale documentazione filmata e/o fotografica, per tutto quanto è connesso e collegato al provvedimento, formulato all'Assessore Delegato

La Giunta Comunale, senza la partecipazione dell'Assessore delegato, e dopo aver preso visione delle proposte di sanzione e delle eventuali memorie difensive, delibera con contestuale motivazione da notificarsi alle Contrade interessate.

Avverso le delibere della Giunta che debbono essere adottate entro la chiusura dell'anno contradaiolo (30 novembre di ogni anno) non è ammesso alcun tipo di ricorso

Qualora entro i cinque Palii successivi a quello in cui una Contrada è incorsa nella sanzione prevista al punto a) dell'Art. precedente la medesima Contrada incorra per altre tre volte in analoga infrazione, alla stessa verrà applicata automaticamente la sanzione della deplorazione.

Qualora entro i nove Palii successivi a quello in cui una Contrada è incorsa nella sanzione di cui al punto b) dell'articolo precedente, la medesima Contrada incorra per altre due volte in analoga infrazione, alla stessa verrà applicata automaticamente la sanzione dell'esclusione dalle prove e dal Palio immediatamente successivi.

Di ogni punizione che sia stata inflitta ad una o più Contrade deve essere data comunicazione scritta al Magistrato delle Contrade.

Articolo 099 Punizioni ai Fantini - Modalità di comminazione

Per le infrazioni regolamentari o per altre mancanze commesse dai Fantini si applicano, a seconda della loro gravità, le seguenti punizioni:

1. Ammonizione;
2. Esclusione per un tempo determinato o a vita, dal montare cavalli di Contrade tanto per le prove quanto per il Palio.

L'Assessore Delegato sulla sola scorta della relazione dei Deputati della Festa, notifica ai Fantini le proposte motivate con apposito atto dei provvedimenti da comminare ai fantini medesimi.

Nei dieci giorni successivi alla notifica a pena di decadenza, i fantini possono far pervenire alla Giunta Comunale, memorie difensive con eventuali allegazioni probatorie di qualsiasi genere.

I Fantini, o loro delegati hanno diritto di consultare la Relazione dei Deputati della Festa e di estrarre copie della medesima e di tutti gli allegati, ivi compresa documentazione filmata e/o fotografica per tutto quanto connesso e collegato al provvedimento formulato dall'Assessore delegato.

La Giunta Comunale, senza la partecipazione dell'Assessore delegato e dopo aver preso visione della proposta di punizione e delle eventuali memorie difensive, delibera con contestuale motivazione da notificarsi ai fantini interessati.

Avverso le delibere della Giunta Comunale, che debbono essere adottate entro la chiusura dell'anno contradaiolo (30 novembre di ogni anno), non è ammesso alcun tipo di ricorso.

Qualora entro tre Palii effettivamente disputati e successivi a quello in cui un fantino sia incorso nella sanzione prevista al punto a) del presente articolo, il medesimo incorra in analoga infrazione, allo stesso verrà applicata automaticamente la sanzione dell'esclusione dalle prove e dal Palio immediatamente successivo.

Di ogni punizione che si sia inflitta ad uno o più fantini deve essere data comunicazione scritta al Magistrato delle Contrade.

Articolo 099 bis Raccolta delle sanzioni comminate

A cura dell'Amministrazione Comunale deve essere istituita e costantemente aggiornata una raccolta delle delibere di Giunta concernenti l'applicazione delle sanzioni. Ciò al fine di costituire un indirizzo sanzionatorio di riferimento nell'esercizio delle funzioni regolamentari, i cui scostamenti devono essere adeguatamente motivati.

Articolo 100 Punizioni a Fantini e Contrade 
- Provvedimenti d'urgenza

Quando si tratti di infrazioni per le quali sia già prevista nel presente Regolamento la penalità dell'esclusione di Fantini o di Contrade dal partecipare al Palio imminente, o di mancanze non contemplate espressamente, ma di tale gravità da rendere necessaria tale esclusione, il provvedimento viene adottato d'urgenza dall'Assessore Delegato, tanto per i Fantini, quanto per le Contrade, su rapporto dei Deputati della Festa o del Mossiere, udite le parti interessate ed ha immediata esecuzione, sempre che il provvedimento di sospensione del Fantino sia comunicato prima della rassegna di cui all'Art. 58 ultimo comma. Se comunicato successivamente la sospensione avrà effetto per il Palio o i Palii successivi.

Articolo 101 Responsabilità oggettiva delle Contrade

Agli effetti punitivi l'Ente Contrada è responsabile dei deliberati del proprio Seggio, nonché degli ordini impartiti dal Priore o da chi ne eserciti le funzioni e dal Capitano, o suoi coadiutori, per tutto ciò che concerne la Festa dei Palio.

È altresì responsabile del contegno della propria Comparsa, del fantino e dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento, tenuto conto del carattere indubbio di continuità che collega le fasi preparatorie, di svolgimento e di conclusione della celebrazione del Palio.

L'Assessore Delegato potrà tenere conto, ai fini della graduazione delle punizioni, del comportamento dei dirigenti che hanno la responsabilità della Contrada secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

Articolo 102 Disposizioni o provvedimenti imprevisti

Ogni disposizione o provvedimento che si rendesse necessario adottare per circostanze o fatti inerenti alle operazioni preparatorie, od allo svolgimento delle prove, o del Palio, che non siano previsti nel presente Regolamento, rientra nelle competenze dell'Autorità Comunale, uditi i Deputati della Festa ed occorrendo, i Capitani delle Contrade partecipanti alla corsa.

Nei casi d'urgenza e ove manchi la presenza del Rappresentante l'Autorità Comunale, i Deputati della Festa sono autorizzati a provvedere, salvo riferirne al Sindaco con speciale rapporto.

Articolo 103 Precisazioni - Assessore Delegato

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento che non abbiano specifico riferimento ai vari organi del Comune, si precisa che essa è di competenza della Giunta Municipale là dove si parla di Amministrazione Comunale, mentre rientra nelle competenze del Sindaco, di chi per legge lo sostituisce, o dei suoi delegati, tutto quanto il Regolamento stesso demanda all'Autorità Comunale.

Con l'espressione "Veterinario Municipale" è indicato il medico veterinario che l'Amministrazione Comunale nomina per l'espletamento delle funzioni previste dal presente Regolamento.

L'Assessore Delegato viene nominato dal Sindaco con apposito atto, e svolge il ruolo attraverso ordinanze.

Articolo 104 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la approvazione da parte del Consiglio Comunale e la sua pubblicazione all'albo pretorio per il periodo di quindici giorni.

Ogni modificazione rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, udito il Magistrato delle Contrade.

Articolo 104 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la approvazione da parte del Consiglio Comunale e la sua pubblicazione all'albo pretorio per il periodo di quindici giorni.
Ogni modificazione rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, udito il Magistrato delle Contrade.

Capitolo 9 (Allegati al regolamento)

Allegato A Elenco delle 17 contrade

Con la indicazione dell'insegna, titoli e colori

TERZIERE DI CITTÀ
1. Aquila (Nobile) - Un'Aquila imperiale bicipite. (Giallo con liste nere e turchine).
2. Chiocciola - Una Chiocciola. (Giallo e rosso con liste turchine).
3. Onda - Un delfino natante. (Bianco e celeste).
4. Pantera - Una Pantera rampante. (Rosso e turchino con liste bianche).
5. Selva - Un albero con arredi da caccia ed un rinoceronte. (Verde e arancio con liste bianche).
6. Tartuca - Una Tartaruga. (Giallo e turchino).

TERZIERE DI S. MARTINO
7. Civetta - Una Civetta. (Nero e rosso con liste bianche).
8. Leocorno - Un Leocorno. (Bianco e arancio con liste turchine).
9. Nicchio (Nobile) - Una Conchiglia di mare. (Turchino con liste gialle e rosse).
10. Torre - Un Elefante con una torre sul dorso. (Rosso con liste bianche e turchine).
11. Valdimontone - Un Montone. (Rosso e giallo con liste bianche)

TERZIERE DI CAMOLLIA
12. Bruco (Nobile) - Un Bruco. (Giallo e verde con liste turchine).
13. Drago - Un Dragone volante. (Rosso e verde con liste gialle).
14. Giraffa - Una Giraffa. (Bianco e rosso).
15. Istrice - Un Istrice armato. (Bianco con liste nere, rosse e turchine).
16. Lupa - Una Lupa romana. (Bianco e nero con liste arancio).
17. Oca (Nobile) - Un'Oca. (Bianco e verde con liste rosse).

Allegato B Schema del corteo storico
I GRUPPO
6 Mazzieri del Comune
1 Vessillifero del Comune a cavallo con palafreniere
4 Comandatori
18 Tamburini di Palazzo
12 Trombetti del Comune con chiarine d'argento
30 Musici di Palazzo con strumenti musicali
67 Vessilliferi della Città, Potesterie, Terre e Castelli dell'antico Stato Senese
1 Vessillifero, 1 Tamburino, 3 Balestrieri della città di Massa Marittima
1 Vessillifero, 1 Tamburino, 4 Arcieri della Città di Montalcino

II GRUPPO
Vessillifero del Capitano del Popolo
3 Paggi del Capitano del Popolo, recanti targa, elmo e spada del Capitano
Capitano del Popolo a cavallo con palafreniere
3 Gonfalonieri dei Terzi a cavallo con palafreniere
3 Centurioni dei Terzi a cavallo con palafreniere
3 Capitani delle Masse dei Terzi a cavallo con palafreniere

III GRUPPO
Rappresentanza dello Studio Senese
2 Tamburini
1 Vessillifero
1 Rettore
4 Docenti
4 Studenti

IV GRUPPO
Corporazioni delle Arti
1 Vessillifero della Mercanzia
3 Magistrati della Mercanzia
2 Tamburini del Popolo
6 Rappresentanti del popolo di ciascuna Contrada preceduti dal Vessillifero che inalbera l'insegna dell'Arte caratteristica di ogni Contrada:
Aquila - Notai
Bruco - Setaioli
Chiocciola - Cuoiai
Civetta - Calzolai
Drago - Banchieri
Giraffa - Pittori
Istrice - Fabbri
Leocorno - Orafi
Lupa - Fornai
Nicchio - Vasai
Oca - Tintori
Onda - Falegnami
Pantera - Speziali
Selva - Tessitori
Tartuca - Maestri di Pietra
Torre - Battilana
Valdimontone - Ligrittieri

V GRUPPO
1 Paggio Porta - Masgalano
2 Paggi di scorta

VI GRUPPO
Comparse delle 10 Contrade partecipanti alla Corsa
Tamburino
2 Alfieri giocatori di bandiera
Duce con due uomini d'arme
Paggio Maggiore porta insegna con due Paggi vessilliferi
Fantino sul Soprallasso (Cavallo da parata) con Palafreniere
Barbero (Cavallo da corsa) recato alla briglia dal Barberesco

VII GRUPPO
12 Paggi del Comune recanti festoni di alloro

VIII GRUPPO
Comparse delle 7 Contrade non partecipanti alla Corsa
Tamburino
2 Alfieri giocatori di bandiera
Duce con due uomini d'arme
Paggio Maggiore porta insegna con due Paggi vessilliferi (seguono altri 6 gruppi simili)

IX GRUPPO
6 Cavalieri con palafreniere delle Contrade soppresse: Gallo, Leone, Orso, Quercia, Spadaforte, Vipera

X GRUPPO
Vessillifero dei Balestrieri Capitano dei Balestrieri
2 Tamburini
4 Pavesari
4 Balestrieri con balestra grande
16 Balestrieri con balestruccio

XI GRUPPO
Capitano di Giustizia a cavallo con palafreniere
4 Fanti di scorta armati di roncone

XII GRUPPO
Carroccio trainato da quattro buoi
4 Bovari
Sul Carroccio prendono posto: I quattro di Balia
1 inserviente porta Palio
1 valletto che suona la Martinella 6 Trombetti
8 Fanti di scorta al Carroccio, armati di roncone

XIII GRUPPO
6 Cavalieri con palafreniere di alcune antiche famiglie nobili senesi:
D'Elci Pannocchieschi, Piccolomini, Salimbeni, Salvani, Tolomei, Ugurgieri

XIV GRUPPO
6 Paggi del Comune recanti un festone di alloro.