Statuto
CAPITOLO I
“Della Contrada”
Art. 1 - LA NATURA GIURIDICA
La Contrada della Pantera è, per antico diritto, ENTE GIURIDICO TERRITORIALE con piena autonomia amministrativa e patrimoniale.
Come tale, insieme alle altre 16 consorelle, fa parte delle storiche Contrade di Siena che trovano il proprio riconoscimento anche nello Statuto del Comune di Siena (art. 6), ed ha, quale scopo primario, quello di partecipare alla corsa del Palio, di conservare e tramandare le antiche tradizioni senesi e contradaiole e di affermare e rafforzare i vincoli di solidarietà ed amicizia fra i
contradaioli.
Art. 2 - IL TERRITORIO
Il territorio della Contrada ha i confini stabiliti dal bando approvato dalla Serenissima Violante Beatrice di Baviera, Gran Principessa di Toscana e Governatrice della Città e Stato di Siena il 17 gennaio 1729 e dalla sua interpretazione: “…dal Campanile de’ P.P. del Carmine prenda tutta la Piazza detta Pian de’ Mantellini, tutto Laterino, e strada di S. Ansano fino al Convento di S. Sebastiano esclusive, e per la Via Delle Due Porte arrivi alla imboccatura della Piazzetta Postierla, esclusa detta Piazza, e case all’intorno, ed abbracci la strada, che dalla Madonna Del Corvo va alla Chiesa di San Quirico.”
Salve le successive estensioni territoriali che dovessero intervenire ad iniziativa della Contrada.
Art. 3 - IL POPOLO
Appartengono al Popolo della Pantera e si identificano con il nome di Panterini tutti i nati nel territorio della Contrada, coloro che ricevono il Battesimo Contradaiolo e tutti coloro che per libera scelta non appartenendo a nessun’altra Contrada, dimostrando profondo attaccamento si adeguino alle sue istituzioni.
L’appartenenza alla Contrada viene comunque solennizzata con il Battesimo Contradaiolo, impartito dal Priore con l’acqua della Fontanina.
Al Battesimo Contradaiolo sono ammessi tutti i contradaioli che non abbiano compiuto il 16° anno di età e, in via eccezionale, tutti coloro che ne abbiano fatto richiesta al Priore.
Art. 4 - LE INSEGNE
La Contrada spiega bandiera con i colori rosso e celeste, in parti uguali, con liste bianche, recante lo stemma costituito da una Pantera rampante, con lettera U fiorita all’avellana (aggiunta araldica concessa con R.D. del 9.2.1889).
Art. 5 - LA FESTA TITOLARE
La Contrada venera come Santo Patrono San Giovanni Decollato e celebra la Festa Titolare il 29 agosto o nella domenica infraottava. Nello stesso giorno la Comparsa effettua il Giro delle onoranze.
Art. 6 - IL MOTTO
La Contrada riconosce come propri i motti:
“LA PANTERA RUGGI’ ED IL POPOLO SI SCOSSE”
“IL MIO SLANCIO OGNI OSTACOLO ABBATTE”
Art. 7 - LE ALLEATE
La Contrada ha storici vincoli d’amicizia e riconosce come alleate le Contrade:
GIRAFFA (dal 1781), LEOCORNO (dal 1792), CIVETTA (dal 1797), CHIOCCIOLA (dal 1813).
CAPITOLO II
“Ordinamento della Contrada”
Art. 8 - GLI ORGANI DELLA CONTRADA
Sono organi della Contrada:
- Il Collegio dei Maggiorenti;
- L’Assemblea Generale;
- Il Seggio.
Art. 9 - IL COLLEGIO DEI MAGGIORENTI
Sono insigniti del titolo di Maggiorente tutti i contradaioli che abbiano rivestito la carica di Capitano o Priore completando almeno un mandato elettorale. Fanno parte di diritto del Seggio della Contrada.
Fanno parte di diritto del Collegio dei Maggiorenti tutti i Maggiorenti protettori che non rivestano contemporaneamente la carica di Capitano, Priore, Vicario Generale e Provicario.Il Collegio dei Maggiorenti si riunisce quando lo prevede lo Statuto o su richiesta del Rettore, o del Priore, o del Capitano. Il Collegio è ritenuto valido quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto. Le delibere del Collegio, ove non espressamente previsto dallo Statuto, sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità il voto del Rettore vale doppio. In caso di assenza o vacanza, il Rettore è sostituito dal Maggiorente con più anni di mandato, e in caso di parità, dal più anziano in età.
Su richiesta del Rettore al Collegio può partecipare il Cancelliere che verbalizza l'incontro.
Il Collegio dei Maggiorenti:
- ha l'altissima funzione di tutela e patronato della Contrada;
- proclama, attraverso il Rettore o altro Maggiorente da esso designato, il risultato delle elezioni, previa verifica della regolarità delle elezioni stesse e procede all’insediamento del Seggio mediante convocazione di un’apposita Assemblea Generale. In caso di accertata impossibilità a concludere il procedimento elettorale e sentito il parere obbligatorio e non vincolante dei conservatori delle leggi, convoca l’Assemblea Generale per la nomina della nuova commissione elettorale;
- esprime pareri su questioni di particolare importanza per la vita della Contrada, o su istanza del Priore o del Seggio;
- è detentore dell'interpretazione autentica dello Statuto, sulla quale si pronuncia sentito il parere dei conservatori delle leggi;
- dirime controversie fra contradaioli, fra costoro e organi della Contrada, fra organi stessi;
- assicura continuità in caso di vacanza del Seggio;
- elegge al suo interno il Rettore;
- incontra almeno una volta all'anno il Priore e il Capitano per conoscere i programmi di mandato.
Art. 9 BIS - IL RETTORE DEL COLLEGIO DEI MAGGIORENTI
Il Rettore del Collegio dei Maggiorenti è eletto a maggioranza dei 2/3 dei presenti con
scrutinio segreto, per la durata di 5 anni e non può rivestire la carica per più di due mandati
consecutivi.
Il Rettore:
- convoca il Collegio dei Maggiorenti e ne verifica la regolare costituzione;
- in caso di vacanza del Seggio e impedimento permanente del Priore, comprese le sue dimissioni, ne assume le funzioni e entro 15gg convoca l’Assemblea Generale per la nomina della Commissione Elettorale.
Art. 10 - L’ASSEMBLEA GENERALE
Nei limiti e secondo le norme del presente Statuto, l’Assemblea Generale è il supremo organo della Contrada.
L'Assemblea Generale è composta da tutti i contradaioli che abbiano compiuto il 16° anno di età.
Hanno diritto al voto tutti i presenti all’Assemblea purché in regola con il pagamento del Protettorato relativo ai tre anni precedenti.
Compiti istituzionali dell’Assemblea Generale sono:
- deliberare sui programmi e sulle proposte presentate dal Priore e/o dal Seggio;
- nominare la Commissione Elettorale, la Commissione per i Festeggiamenti e le eventuali commissioni straordinarie non previste dallo Statuto, definendone i componenti, i compiti e la durata;
- approvare il Bilancio Consuntivo e Preventivo.
L’Assemblea Generale viene convocata dal Priore a mezzo avviso scritto esposto nel territorio della Contrada almeno sette giorni prima della data fissata; della convocazione viene data notizia attraverso i principali mezzi di comunicazione e, nel giorno dell’Assemblea, deve essere esposta la bandiera presso la Sede ed all’inizio di Via Stalloreggi.
L’avviso deve contenere: la data, l’ora e l’ordine del giorno della seduta.
L’Assemblea Generale viene convocata:
- entro il mese di marzo per l’approvazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo;
- entro trenta giorni dalla corsa del Palio per la relazione del Capitano;
- dall’1 al 20 settembre dell’anno di scadenza delle cariche direttive per la nomina della Commissione Elettorale.
L’Assemblea Generale è presieduta dal Priore o, in sua assenza, dal Vicario Generale.
All’inizio della riunione dovrà essere letto e sottoposto all’approvazione il verbale dell’Assemblea precedente.
Le sedute dell’Assemblea Generale sono valide quando sia presente un numero di contradaioli non inferiore a cinquanta.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti all’Assemblea ad eccezione dei casi in cui lo Statuto preveda una maggioranza diversa.
E’ necessaria la maggioranza dei due terzi:
- per apportare variazioni allo Statuto;
- per prendere provvedimenti a scrutinio segreto nei confronti di contradaioli che si siano resi responsabili di comportamento dannoso per la Contrada.
Le deliberazioni all’Ordine del Giorno possono essere prese per alzata di mano, per appello nominale ed a scrutinio segreto.
I partecipanti all’Assemblea che con il loro comportamento ne impediscano il normale svolgimento, potranno essere immediatamente allontanati.
L’Assemblea può inoltre essere convocata quando ne facciano domanda scritta almeno cinquanta contradaioli oltre che, anche in via d’urgenza ove necessario, su richiesta del Capitano; nel caso di convocazione in via d’urgenza, l’esposizione dell’avviso scritto di cui al quinto comma potrà compiersi anche senza il rispetto del termine di almeno sette giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
Non è ammissibile la richiesta di un'Assemblea Straordinaria riferita ai temi oggetto di convocazione obbligatoria già previsti da questo Statuto.
Art. 11 - IL SEGGIO
Il Seggio è costituito da:
- SEGGIO DIRETTIVO:
- Priore;
- Vicario Generale;
- Pro-Vicario addetto alle Finanze;
- Pro-Vicario addetto al Protettorato;
- Pro-Vicario addetto all’Organizzazione;
- Pro-Vicario addetto alle Pubbliche Relazioni;
- Cancelliere;
- Economo;
- Un Addetto al culto;
- Camarlengo;
- Un Maestro dei Novizi;
- Un Addetto al Protettorato;
- Un Addetto al Rione;
- Un Addetto ai Beni Immobili;
- Un Archivista;
- Un Revisore dei conti;
- Un Addetto del Gruppo Piccoli;
- Un Addetto del Gruppo Giovani;
- Una rappresentante delle Donne;
- Un Responsabile dei Festeggiamenti;
- Un Conservatore delle Leggi;
- Il Presidente della Società Due Porte;
- Il Capitano.
Il Seggio Direttivo è presieduto dal Priore o dal Vicario Generale. Si riunisce per verificare il regolare andamento della vita contradaiola e favorire eventuali iniziative utili al raggiungimento degli scopi statutari. E’ altresì precipuo compito del Seggio Direttivo proporre all’Assemblea provvedimenti disciplinari nei confronti di quei contradaioli che si siano resi responsabili di comportamento dannoso per la Contrada.
- ULTERIORI COMPONENTI ELETTIVI
- Vice-Cancelliere;
- Vice-Economi;
- Addetto al culto;
- Maestri dei Novizi;
- Vice Addetto ai Beni Immobili;
- Vice-Archivista;
- Il Bilanciere;
- Addetti ai Protettori;
- Addetti al Rione;
- Revisori dei conti;
- Conservatori delle Leggi;
- Addetti al Gruppo Piccoli Panterini;
- Addetti al Gruppo Giovani;
- Rappresentanti delle Donne;
- Responsabili dei Festeggiamenti.
- COMPONENTI NON ELETTIVI E DI DIRITTO
- Il Responsabile del Museo;
- Consiglieri di Seggio;
- Maggiorenti;
- Mangini;
- Presidente del Gruppo Donatori di Sangue “Giuseppe Fanetti”;
- Rappresentanti della Contrada presso il Comitato Amici del Palio.
Possono essere chiamati a far parte del Seggio tutti i contradaioli che godono del diritto di voto ai sensi del presente Statuto.
- COMPITI ISTITUZIONALI DEL SEGGIO
- Eseguire le deliberazioni dell’Assemblea Generale;
- impartire le direttive generali sull’organizzazione ed amministrazione della Contrada;
- fissare le quote annue minime di protettorato;
- nominare il Correttore;
- nominare il Responsabile del “Grattapassere”;
- nominare il Responsabile del Gruppo Donatori di Sangue “Giuseppe Fanetti”;
- nominare i Rappresentanti della Contrada presso il Comitato Amici del Palio;
- nominare il Responsabile del Museo;
- esprimere parere sul Bilancio Consuntivo e Preventivo da sottoporre all’Assemblea Generale;
- disciplinare l’eventuale uso da parte di terzi dei beni e dei documenti della Contrada.
Il Seggio in seduta plenaria, composta dai componenti del Seggio Direttivo, da quelli Elettivi e di Diritto e dai Consiglieri di Seggio, dovrà essere convocato almeno due volte all’anno in via ordinaria, mentre in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti od il Capitano.
Il Seggio sia in seduta plenaria ordinaria che straordinaria, deve essere convocato a mezzo comunicazione scritta anche tramite posta elettronica da inviarsi, salvo casi d’urgenza, almeno sette giorni prima della data della seduta.
I componenti del Seggio che vengono meno alle disposizioni di cui all’Art. 40 o ad altri impegni eventualmente assunti possono essere dichiarati decaduti dall’Assemblea Generale.
Qualora, nel corso del biennio, uno o più membri del Seggio, ad esclusione del Priore e del Capitano, rassegnino le dimissioni o vengano a mancare per qualsiasi motivo, l’Assemblea Generale provvederà a sostituirli su proposta del Priore.
Nel caso in cui il Priore per qualsiasi motivo cessi nella sua carica, il Seggio, ad eccezione del Capitano, deve considerarsi decaduto.
CAPITOLO III
“Le Cariche Direttive”
Art. 12 - IL PRIORE
E’ il Capo della Contrada ed il suo legale rappresentante e gli è conferito il titolo di Onorando.
- Convoca e presiede l’Assemblea Generale e le Adunanze di Seggio attuandone le disposizioni;
- Ha la competenza per la gestione e l’amministrazione della Contrada;
- Comunica al Capitano le risorse economiche a disposizione per la corsa del Palio;
- Firma la corrispondenza ed ogni atto riguardante la Contrada;
- Propone all’Assemblea Generale, sentito il Seggio, i sostituti di quei membri del Seggio che per qualsiasi ragione cessino di farne parte, esclusi i Mangini la cui nomina e sostituzione è di esclusiva competenza del Capitano;
- Impartisce il Battesimo Contradaiolo;
- Partecipa alle riunioni del Magistrato delle Contrade;
- Presenzia alle cerimonie religiose, civili ed alle onoranze delle Contrade alleate;
- Ha la facoltà di delegare parte delle sue funzioni al Vicario Generale.
Art. 13 - IL VICARIO GENERALE
E’ il diretto collaboratore del Priore e svolge tutte le funzioni che dallo stesso gli vengono delegate; lo sostituisce in ogni sua funzione ed attribuzione in caso di assenza od impedimento temporaneo.
Art. 14 - I PRO-VICARI
In numero di quattro, i Pro-Vicari hanno le seguenti funzioni:
- Pro-Vicario addetto alle finanze: cura particolarmente il settore amministrativo, finanziario, economico e patrimoniale della Contrada e provvede, unitamente al Priore, al Vicario Generale ed ai componenti la Commissione Finanziaria, a redigere il Bilancio Preventivo di Spesa da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale sentito il parere del Seggio;
- Pro-Vicario addetto al Protettorato: cura i rapporti con i Contradaioli e si occupa della riscossione delle quote di protettorato. Cura l’acquisizione di nuovi Protettori, è custode e responsabile dell’Anagrafe Contradaiola curandone il aggiornamento puntuale.
Provvede a controllare la regolarità del pagamento delle quote di Protettorato.
Coordina l’attività degli Addetti ai Protettori. - Pro-Vicario addetto all’organizzazione: coordina ed organizza le attività della
Contrada in collaborazione con gli organismi interni alla Contrada stessa e partecipa alle loro rispettive riunioni - Pro-Vicario addetto alle pubbliche relazioni: cura i rapporti con le altre Contrade, con gli Enti cittadini e con la stampa.
Cura, unitamente al Cancelliere, il Sito internet della Contrada e le altre forme di comunicazione.
Art. 15 - IL CANCELLIERE
E’ responsabile della Segreteria della Contrada; provvede al ritiro ed all’evasione della corrispondenza secondo le direttive del Priore; è esponsabile del Protocollo della Corrispondenza.
Coadiuva il Pro-Vicario addetto alle pubbliche relazioni nella cura del Sito internet della Contrada e delle altre forme di comunicazione.
Dirama le convocazioni delle adunanze di tutti gli organi collegiali della Contrada, redige i verbali di tali adunanze, ne dà lettura nella seduta immediatamente successiva e li firma, unitamente al Priore, una volta approvati.
E’ coadiuvato nel suo operato da un vice-Cancelliere.
Art. 16 - IL CAMARLENGO
E’ il custode ed il diretto responsabile della Cassa della Contrada.
Esegue tutti i pagamenti delle spese regolarmente documentate ed autorizzate dagli organi competenti.
Tiene il libro della Cassa costantemente aggiornato, conserva la relativa documentazione.
Ha potere di firma congiuntamente al Priore sui conti bancari.
Consegna un fondo cassa all’Economo per le spese minute di cui riceve giustificazione mediante nota spese vistata dal Priore o dal Vicario.
Art. 17 - IL BILANCIERE
Redige il Bilancio annuale, è responsabile della conservazione dei giustificativi di entrata e di uscita che dovranno essere mantenuti fino alla approvazione del Bilancio stesso, per essere poi consegnati all’Archivista.
Art. 18 - L’ECONOMO
E’ il consegnatario di tutti i beni della Contrada e ne ha la diretta responsabilità.
Controlla ed aggiorna l’inventario dei beni mobili in collaborazione con il Pro-Vicario addetto all’organizzazione.
Ha in consegna tutte le chiavi degli immobili della Contrada e della Chiesa.
Provvede alla vestizione della Comparsa in occasione del Palio e dei figuranti in occasione della Festa Titolare e di ogni altra manifestazione.
Con la collaborazione del Maestro dei Novizi, tenuto conto del comportamento e dei meriti acquisiti dai Panterini in Contrada e nella Società Due Porte, propone al Capitano i nomi di coloro che faranno parte della Comparsa del Corteo Storico.
Provvede all’esposizione delle bandiere e dei braccialetti nelle circostanze tradizionali.
E’ coadiuvato nel suo operato da due o più vice Economi.
Art. 19 - L’ARCHIVISTA
Cura la tenuta dell’Archivio della Contrada e promuove iniziative per arricchirne il patrimonio storico e storiografico in collaborazione con il Pro-Vicario addetto all’organizzazione.
Permette la consultazione dei documenti d’archivio e l’eventuale rilascio di copie solo a chi sia munito di autorizzazione scritta del Priore.
E’ fatto divieto di far uscire dall’archivio, anche temporaneamente, qualsiasi documento originale.
E’ coadiuvato nel suo operato da un vice-archivista.
Art. 20 - L’ADDETTO AI BENI IMMOBILI
Cura la conservazione e la valorizzazione dei beni immobili di proprietà od in uso alla Contrada.
E’ coadiuvato da un vice Addetto ai Beni Immobili.
Art. 21 - I MAESTRI DEI NOVIZI
Provvedono all’insegnamento del corretto uso della bandiera e del tamburo, collaborano con l’Economo alla scelta degli elementi più idonei ad essere inclusi nella Comparsa per il Corteo Storico e per l’annuale Giro delle Onoranze.
Mantengono i rapporti con le altre Contrade nell’ambito di tutte quelle attività che richiedono la partecipazione dei giovani in collaborazione con gli Addetti al Gruppo Piccoli Panterini e gli Addetti al Gruppo Giovani.
Art. 22 - GLI ADDETTI AL GRUPPO PICCOLI PANTERINI
In numero minimo di tre, in stretto e continuo contatto con i Maestri dei Novizi, gli addetti al Rione, le Rappresentanti delle Donne e gli addetti al Gruppo Giovani, provvedono:
- ad acquisire i nuovi nati sia nel territorio della Contrada che extra-moenia;
- a predisporre, in occasione della Festa Titolare, tutti gli adempimenti necessari per l’effettuazione del Battesimo Contradaiolo;
- a promuovere, in collaborazione con gli organismi di cui sopra, ogni pertinente attività.
Art. 23 - GLI ADDETTI AL GRUPPO GIOVANI
In numero minimo di tre, in stretto e continuo contatto con i Maestri dei Novizi, gli addetti al Rione, le Rappresentanti delle Donne e gli addetti al Gruppo Piccoli Panterini, provvedono a promuovere ed incentivare l’aggregazione contradaiola anche attraverso attività sportive, culturali e
ricreative.
Art. 24 - RAPPRESENTANTI DELLE DONNE DELLA PANTERA
In numero minimo di tre organizzano e coordinano le iniziative femminili funzionali alla vita della Contrada e rappresentano le Donne della Pantera nell’ambito di analoghe iniziative prese di concerto con i Gruppi Femminili delle Consorelle, sempre operando in stretta relazione col Priore e con tutti gli Organismi di Contrada.
Art. 25 - GLI ADDETTI AL CULTO
Hanno la responsabilità delle cerimonie religiose, provvedono all’organizzazione delle stesse e coadiuvano l’Economo nella cura degli arredi e paramenti sacri.
Art. 26 - I REVISORI DEI CONTI
In numero di tre, provvedono alla verifica ed al controllo dei giustificativi di entrata e di uscita della Contrada. Il più anziano d’età assume la carica di Presidente. Si riuniscono ordinariamente ogni trimestre per la verifica dei documenti contabili. Presentano apposita relazione sul Bilancio Consuntivo al Seggio ed all’Assemblea Generale.
Art. 27 - GLI ADDETTI AI PROTETTORI
Coordinati dal Pro-Vicario addetto al Protettorato provvedono all’aggiornamento dell’anagrafe contradaiola mettendo in atto tutte le iniziative necessarie a stabilire un contatto più diretto con i Protettori.
Art. 28 - GLI ADDETTI AL RIONE
Porgono attenzione a tutti gli accadimenti che si verificano nel rione, ne tengono costantemente informato il Priore od il Vicario Generale e propongono iniziative a favore del Rione e dei suoi abitanti.
Art. 29 - I RESPONSABILI DEI FESTEGGIAMENTI
Provvedono ad organizzare: la Festa Titolare, la Cena della Prova Generale, il Banchetto annuale e tutte le feste occasionali della Contrada.
Per assolvere al compito loro assegnato mantengono stretti contatti di collaborazione con l’Economo, la Società Due Porte, le Rappresentanti delle Donne, coordinati dal Pro-Vicario addetto all’Organizzazione.
Presiedono e coordinano la Commissione dei Festeggiamenti i cui componenti sono nominati in Assemblea Generale.
Art. 30 - I CONSERVATORI DELLE LEGGI
Vigilano sul rispetto delle norme statutarie; esprimono parere agli organi della Contrada nei
casi previsti dal presente Statuto ed ogni volta che ne sia fatta richiesta.
Propongono all’Assemblea le necessarie variazioni e aggiornamenti dello Statuto su
richiesta scritta di almeno trenta contradaioli.
CAPITOLO IV
“Cariche Non Elettive”
Art. 31 - I CONSIGLIERI DI SEGGIO
Di numero non inferiore a trenta, sono scelti dalla Commissione Elettorale fra i Contradaioli che si impegnino a collaborare strettamente con tutti gli organismi della Contrada.
Art. 32 - IL CORRETTORE
Scelto tra i ministri del culto della Chiesa Cattolica, il Correttore cura, officia e presiede tutte le celebrazioni liturgiche proprie della vita della Contrada.
In considerazione del valore del tradizionale significato religioso del Palio di Siena, il Correttore ha il compito di preservare viva nei contradaioli la memoria e la pratica delle peculiari manifestazioni della religiosità senese e contradaiola, in modo da trasmetterle intatte alle future generazioni.
Il Correttore ha la facoltà di partecipare in via consultiva alle riunioni del Seggio qualora lo ritenga opportuno per ragioni attinenti al suo Ufficio, nonché in ogni caso in cui la sua presenza sia espressamente richiesta.
Art. 33 - IL RESPONSABILE DEL MUSEO
Il Responsabile del Museo cura la conservazione di quanto ivi esposto.
In collaborazione con gli Addetti ai Beni Immobili e con l’Economo provvede a mantenere in buono stato di conservazione i locali museali e curarne l’allestimento espositivo.
E’ responsabile dell’accoglienza dei visitatori al Museo, programma e organizza le visite.
Controlla ad inizio mandato e tiene aggiornato l’inventario dei beni museali in collaborazione con l’Economo.
CAPITOLO V
“Il Capitano – I Mangini – Il Barbaresco ed il Vice-Barbareso”
Art. 34 - IL CAPITANO
E’ la guida suprema della Contrada per tutte le operazioni inerenti il Palio e per queste è il solo responsabile di fronte ai Contradaioli, alle Autorità ed ai terzi.
Gli impegni che assume divengono impegni della Contrada salvo la limitazione di cui alla lettera g).
Con la sua elezione e fino al termine del suo mandato, decade da qualsiasi altra carica
contradaiola.
Il Capitano svolge, in particolare, i seguenti compiti:
- nomina due Mangini che presenta all’Assemblea entro un mese dal Suo insediamento. Può altresì nominare un Auditore che collabora con i Mangini;
- nomina il Barbaresco ed il Vice-Barberesco;
- partecipa all’estrazione a sorte delle Contrade ed alla tratta dei cavalli;
- sceglie il fantino;
- può avvalersi per le operazioni inerenti al Palio della collaborazione di altre persone, contradaiole e non, a sua discrezione;
- fdispone di un Fondo Palio per tutto l’arco dell’anno solare;
- impegna finanziariamente la Contrada fino alla concorrenza della somma comunicatagli dal Priore;
- concorda con il Priore le disposizioni da impartire agli alfieri per lo spiegamento delle bandiere in occasione della Vittoria delle altre Contrade.
E’ fatto obbligo al Capitano di presentare all’Assemblea Generale il resoconto della corsa entro i 30 giorni successivi alla sua effettuazione quantificando l’impegno economico sostenuto dalla Contrada. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui, pur non partecipando la Contrada alla
corsa, si renda comunque necessario un impegno economico.
Può chiedere la convocazione del Seggio o dell’Assemblea Generale.
In caso di assenza o di impedimento temporaneo è sostituito a tutti gli effetti dal Priore o dal Mangino da lui designato.
In caso di impedimento definitivo o dimissioni il Priore provvede a presentare all’Assemblea Generale un nuovo Capitano per il completamento del mandato.
Art. 35 - I MANGINI
In numero di due, coadiuvano il Capitano e ne seguono direttive ed istruzioni per tutte quante le operazioni inerenti al Palio.
Sono nominati dal Capitano nei modi e nei tempi previsti dall’art. 34 lettera a) del presente Statuto. Eventuali sostituzioni debbono essere immediatamente comunicate all’Assemblea Generale.
Art. 36 - IL BARBARESCO ED IL VICE-BARBARESCO
Sono nominati direttamente dal Capitano ed hanno la custodia del cavallo.
Eventuali sostituzioni debbono essere immediatamente comunicate all’Assemblea Generale.
Il Vice-Barbaresco coadiuva il Barbaresco in tutte le sue funzioni e lo sostituisce in caso di
assenza od impedimento temporaneo.
CAPITOLO VI
“Le Elezioni”
Art. 37 - LA COMMISSIONE ELETTORALE
La Commissione Elettorale è composta da sette contradaioli che abbiano compiuto il 18° anno di età purché in regola con il pagamento del protettorato relativo ai tre anni precedenti a quello in corso ed è nominata dall’Assemblea Generale come da Art. 10 lettera f) del presente Statuto.
Le dimissioni od il sopravvenuto impedimento di uno o più componenti la Commissione non determina la decadenza della medesima purché rimanga in carica la maggioranza dei detti componenti.
Si procede alla nomina dei sette membri, da parte dell’Assemblea Generale, secondo le seguenti modalità:
Prima d’iniziare le operazioni di voto il Priore chiede se fra i presenti vi siano contradaioli disponibili ad accettare la candidatura:
Ove solo sette contradaioli si dichiarino disponibili si procederà alla votazione per la loro nomina per alzata di mano.
Ove il numero dei contradaioli disponibili sia superiore a sette ma inferiore o pari a dodici si procederà alla votazione per scrutinio segreto con un unico turno di votazione. Ogni elettore potrà esprimere un massimo di quattro preferenze e risulteranno eletti i sette candidati che abbiano
ottenuto il maggior numero di voti.
Ove, invece, il numero dei contradaioli disponibili sia superiore a dodici si procederà a scrutinio segreto con due votazioni successive e con le seguenti modalità:
- nella prima potranno essere indicati un massimo di quattro nominativi ed i dieci contradaioli che abbiano ottenuto il maggior numero di voti diverranno candidati.
- Nella seconda votazione si procede come previsto al comma sesto e risulteranno eletti i sette candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.
Qualora, invece, non sia possibile raggiungere il numero minimo di sette candidati necessario per la composizione della Commissione Elettorale sarà indetta una nuova Assemblea Generale da tenersi entro i quindici giorni successivi.
Qualora anche questa Assemblea non riesca a nominare la Commissione, il Collegio dei Maggiorenti dovrà sostituirsi alla Commissione Elettorale.
La Commissione ha novanta giorni di tempo per esporre le liste dei candidati.
Qualora la Commissione non sia in grado di indire le votazioni entro il termine previsto,
decade dal mandato.
Il Priore convoca tempestivamente l’Assemblea per la nomina di una Commissione
Elettorale.
Sarà specifico compito della Commissione Elettorale:
- compilare la lista dei candidati, da scegliersi tra tutti i contradaioli che godono del diritto di voto. La lista sarà esposta nei locali della Società DUE PORTE almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni;
- predisporre le schede di votazione come da Art. 38;
- fissare la data delle votazioni ed inviare comunicazione ai contradaioli con almeno otto giorni di anticipo sulla data fissata. Deve inoltre darne notizia a mezzo della stampa e mediante affissione presso la Sede della Contrada e nelle bacheche poste nel rione;
- sovrintendere a tutte le operazioni di voto, alle quali devono essere costantemente presenti non meno di quattro membri;
- effettuare consultazioni non vincolanti con i contradaioli;
- fissare la data delle votazioni che si dovranno tenere in due giorni stabiliti nel sabato e nella domenica;
- predisporre le urne e le schede di votazione.
La Commissione Elettorale si avvarrà della collaborazione dei Pro-Vicari addetti ai Protettori ed alle Finanze che controlleranno la posizione dei singoli elettori.
Concluse le operazioni di voto la Commissione effettua lo spoglio delle schede, al quale i contradaioli possono presenziare; compila i verbali delle operazioni di voto e rimette gli atti della votazione al Rettore del Collegio dei Maggiorenti per la proclamazione dei risultati ai sensi dell’Art. 9 bis lett. b).
Le schede elettorali dovranno essere distrutte solo dopo l’insediamento del nuovo Seggio.
Art. 38 - LE ELEZIONI
Le elezioni saranno tenute ogni due anni e dovranno tenersi entro e non oltre il 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza del mandato; nel caso di impossibilità a concludere il procedimento elettorale entro tale data, il Seggio ed il Capitano saranno prorogati nei loro incarichi per l’anno in corso.
Hanno diritto di voto tutti i contradaioli che abbiano compiuto il 16° anno di età purché in regola con il pagamento del Protettorato relativo agli ultimi tre anni.
Le schede elettorali debbono riportare il nominativo del candidato con l’indicazione della carica proposta ed uno spazio bianco per una eventuale sostituzione.
Le schede di votazione dovranno essere preventivamente timbrate e siglate da almeno due membri della Commissione Elettorale.
L’avvenuta votazione viene comprovata dall’apposizione della firma del votante nell’apposito elenco che la Commissione allega al verbale.
Se all’ora di chiusura del Seggio Elettorale non avessero votato almeno centocinquanta contradaioli, la votazione non sarà ritenuta valida.
Sarà parimenti ritenuta non valida la votazione in cui il numero delle schede nulle sia pari o superiore alla metà dei votanti.
E’ facoltà dell’elettore depennare il nome dei candidati e di sostituirli o meno con altri nominativi.
Saranno annullate a giudizio della Commissione quelle schede dalle quali non risulti chiara la volontà dell’elettore o che rechino segni di riconoscimento.
Risulteranno eletti quei candidati che avranno ottenuto il voto favorevole del 60% dei votanti.
I candidati non eletti saranno sostituiti su proposta del Priore ed eletti dall’Assemblea Generale, con la medesima percentuale del paragrafo precedente, ivi compreso il Capitano per il quale invece si procederà alla nomina di una nuova Commissione Elettorale qualora i tempi lo
consentano (art. 37).
Nel caso in cui il Priore non ottenga la prevista maggioranza le votazioni saranno ritenute non valide, fatta eccezione per il Capitano legittimamente eletto.
CAPITOLO VII
“Il Finanziamento”
Art. 39 - LE ENTRATE
Costituiscono le entrate della Contrada le quote di protettorato e qualsiasi altra contribuzione ordinaria e straordinaria che pervenga da contradaioli, simpatizzanti o da qualsiasi soggetto pubblico o privato.
Art. 40 - IL PROTETTORATO
I contradaioli sono tenuti al versamento di una quota annua stabilita dal Seggio e denominata protettorato.
I componenti del Collegio dei Maggiorenti e del Seggio sono tenuti al versamento di una quota minima che deve essere almeno cinque volte superiore alla quota di protettorato ordinario. La quota fissata per il Seggio è triplicata per il Priore ed il Capitano.
CAPITOLO VIII
“Altri organismi contradaioli e diversi”
Art. 41 - LA SOCIETA’ DUE PORTE
Nell’ambito della Contrada opera la Società denominata “Due Porte” costituita da contradaioli della Pantera, che ha come scopo principale il rafforzamento dei legami di unione e di amicizia attraverso iniziative di carattere sociale, ricreativo e culturale.
La Società è regolata da uno Statuto interno approvato dall’Assemblea Generale di Contrada.
Il Presidente della Società fa parte del Seggio Direttivo della Contrada.
Art. 42 - IL GRUPPO PICCOLI PANTERINI
Di questo Gruppo fanno parte i bambini nati nel territorio, i figli di contradaioli e di simpatizzanti anche se nati in territorio extra-moenia, fino al raggiungimento del 13° anno di età.
Il primo scopo di questo Gruppo è quello di trasmettere lo spirito di attaccamento e l’amore della Contrada al fine di formare i futuri contradaioli.
Art. 43 - IL GRUPPO GIOVANI PANTERINI
Il Gruppo ha lo scopo di riunire i giovani della Contrada per accrescerne i vincoli di amicizia e la passione Contradaiola.
Fanno parte di questo gruppo i giovani compresi tra il 14° ed il 18° anno di età.
Gli addetti al Gruppo Giovani fanno parte del Seggio.
Art. 44 - IL GRUPPO DONATORI DI SANGUE “Giuseppe Fanetti”
Ha lo scopo di riunire i donatori volontari e sostenitori, contradaioli e simpatizzanti della Pantera ed organizzarli secondo le norme dello Statuto interno approvato dal Seggio.
Il Presidente fa parte del Seggio e cura, con i suoi collaboratori, i rapporti con gli altri gruppi donatori nonché con gli organismi socio-sanitari ed assistenziali.
Art. 45 - IL GRATTAPASSERE
E’ il periodico della Contrada ed ha lo scopo di far conoscere a tutti i contradaioli i più importanti avvenimenti, attività ed iniziative della Contrada e dei suoi organismi.
E’ amministrato e diretto da un Responsabile nominato dal Seggio che provvede a scegliere i collaboratori.
Prima di ogni pubblicazione una copia deve essere sottoposta all’approvazione del Priore.
Art. 46 - IL COMITATO AMICI DEL PALIO
I rappresentanti della Contrada presso il Comitato Amici del Palio sono in numero di due, vengono nominati dall’Assemblea Generale, su proposta del Priore e rappresentano la Contrada in seno al Comitato medesimo.
Rimangono in carica per la durata del Seggio.
Art. 47 - I REGOLAMENTI
Lo Statuto rinvia, per quanto di specifica competenza, ai Regolamenti attuativi approvati dall’Assemblea e a quelli relativi all’“Uso della Bandiera” e del “Rituale Contradaiolo”, inteso quest’ultimo come quel complesso di comportamenti e/o prescrizioni mutuati dalla secolare tradizione orale e dalla consuetudine senese, inerenti la celebrazione di eventi significativi e particolari della vita della Contrada e dei suoi appartenenti, nonché i rapporti della stessa con le Consorelle e le Istituzioni Civiche.
Art. 48 - LE MODIFICHE ALLO STATUTO
Le proposte di modifica al presente Statuto dovranno essere presentate, per un parere preventivo, ai Conservatori delle Leggi, secondo la procedura prevista art. 30.
Ai fini della validità della relativa votazione, dovranno essere presenti all’Assemblea Generale almeno sessantacinque contradaioli.
Le modifiche dovranno essere approvate da almeno i 2/3 dei presenti all’Assemblea Generale.
Nessuna modifica potrà essere approvata nel periodo corrispondente all’ultimo semestre di mandato del Seggio: le proposte eventualmente presentate durante tale periodo, saranno inserite all’ordine del giorno della prima Assemblea Generale utile del mandato successivo.
DISPOSIZIONI FINALI
- Il testo del presente Statuto, esaminato ed approvato dall’Assemblea Generale del Popolo della Contrada della Pantera nella seduta del 27 maggio 2015, sostituisce integralmente quello approvato precedentemente ed entra in vigore il giorno immediatamente successivo a quello della sua approvazione.
- Il testo ufficiale del presente Statuto, nonché quello relativo ai Regolamenti di cui all’art. 47, firmati in ogni loro pagina dai Conservatori delle Leggi e dal Priore, vengono inseriti, e da qui in avanti custoditi, fra gli Atti Ufficiali della Contrada della Pantera.
IL PRIORE
I CONSERVATORI DELLE LEGGI
dalle stanze della Contrada, maggio 2015
E' possibile scaricare lo Statuto ufficiale